Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Art. 41 Condono dei tributi

Cpv. 1

I cinque motivi di condono di cui all’articolo 86 capoversi 1 e 2 LD vengono riformulati nella nuova disposizione e sintetizzati in quattro motivi. Questi motivi di condono valgono per tutti i tributi la cui riscossione è di competenza dell’UDSC secondo l’articolo 4, a condizione che la presente legge sia applicabile (art. 5 cpv. 1). Le attuali disposizioni sul condono contenute nei singoli atti normativi di natura fiscale sono abrogate, ad eccezione dell’articolo 64 della legge del 12 giugno 200937 sull’IVA (LIVA), che continua a prevedere, come motivo supplementare, l’insolvibilità dell’importatore.

La lettera a si riferisce a merci per le quali è sorto un debito fiscale condizionato (art. 20) o che sono poste sotto la custodia dell’UDSC (p. es. sequestro come pegno). Il condono può essere concesso se tali merci vengono distrutte o spariscono per forza maggiore o con il consenso dell’autorità.

La lettera b si riferisce a merci che sono state importate in libera pratica nel territorio doganale, ma che vengono distrutte o devono essere riesportate per decisione dell’autorità.

La lettera c disciplina, da un lato, il condono di una riscossione posticipata ai sensi dell’articolo 12 DPA laddove la persona soggetta all’obbligo di pagare i tributi non sia colpevole dell’infrazione oggettiva (art. 86 cpv. 2 LD). Il campo di applicazione della lettera c copre, dall’altro lato, anche le riscossioni posticipate ai sensi dell’articolo 39, ovvero quelle che si basano su un errore dell’autorità amministrativa. In questo caso non vi è comunque alcuna colpa da parte della persona soggetta all’obbligo di pagare i tributi.

La lettera d è una clausola per i casi di rigore e corrisponde all’articolo 86 capoverso 1 lettera d LD. Questa disposizione è spesso invocata nella prassi e, di conseguenza, vi è una giurisprudenza ampia e costante (p. es. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7798/2015 del 19 luglio 2016) alla quale si può fare riferimento. È fondamentale rammentare che questa disposizione non deve servire a rimediare alle conseguenze finanziarie di precedenti omissioni o violazioni di obblighi nella procedura d’imposizione.

Cpv. 2

Come finora (vedi art. 86 cpv. 3 LD), il termine per la presentazione di una domanda di condono è di un anno a partire dalla data in cui la decisione d’imposizione o di riscossione posticipata è passata in giudicato. Per la decorrenza del termine valgono le disposizioni degli articoli 20–22a PA.

37 RS 641.20