Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Capitolo 4: Esecuzione di crediti fiscali

Art. 42 Esecuzione per debiti

Questa disposizione corrisponde all’articolo 88 LD.

Cpv. 1

I crediti fiscali non pagati ed esigibili devono essere riscossi dall’UDSC in via di pignoramento ai sensi dell’articolo 42 LEF se il credito non è garantito da un pegno secondo l’articolo 36 o la realizzazione del pegno dà luogo a una perdita e se il termine di pagamento concesso dall’UDSC è scaduto inutilizzato. Ciò significa che in caso di sequestro come pegno la via esecutiva è applicabile soltanto a titolo sussidiario. I crediti fiscali devono essere riscossi in via di pignoramento anche quando i debitori sono soggetti ad esecuzione in via di fallimento (art. 43 LEF).

Cpv. 2

Se è stato dichiarato il fallimento di un debitore fiscale, l’UDSC partecipa alla procedura di fallimento in qualità di creditore di terza classe ai sensi dell’articolo 219 capoverso 4 LEF, anche se il suo credito è garantito da un pegno secondo l’articolo 36. L’oggetto del pegno non rientra nella massa del fallimento, ma deve essere realizzato dall’UDSC. Il ricavato deve essere detratto dal credito insinuato nella procedura di fallimento o, se tale ricavato supera l’importo del credito, va versato all’amministrazione del fallimento.

Cpv. 3

Le decisioni dell’UDSC passate in giudicato costituiscono un titolo di rigetto definitivo ai sensi dell’articolo 80 LEF.

Cpv. 4

Se un debitore fiscale soggetto a procedura di fallimento contesta il credito dell’UDSC, la sussistenza del credito non è stabilita nella procedura di collocazione in graduatoria bensì nella procedura amministrativa. Di conseguenza, la graduazione del credito viene effettuata soltanto in presenza di una decisione relativa ai tributi passata in giudicato.

Art. 43 Realizzazione del pegno

Cpv. 1

Le condizioni per la realizzazione del pegno corrispondono a quelle previste dall’articolo 87 capoverso 1 LD. È pertanto necessario che il credito fiscale garantito sia esigibile (lett. a), ovvero che la decisione di determinazione dei tributi sia passata in giudicato. Inoltre, il termine di pagamento concesso al debitore deve essere scaduto inutilizzato (lett. b).