Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Cpv. 2

Come previsto anche dall’articolo 87 capoverso 2 LD, questa disposizione distingue due tipi di realizzazione, ossia l’incanto e la vendita a trattative private; per quest’ultima è richiesto, in linea di principio, il consenso del proprietario del pegno.

Cpv. 3

Per quanto riguarda l’incanto, l’UDSC può scegliere non solo se procedere esso stesso all’incanto o incaricare un ufficio cantonale delle esecuzioni, ma ha anche la possibilità di far realizzare il pegno da terzi. È quindi ipotizzabile rivolgersi a una casa d’aste o persino a una piattaforma di vendita online.

Nel caso in cui debbano essere venduti oggetti preziosi e di alta qualità, un incanto pubblico ufficiale convenzionale non è indicato. Per esempio, se in caso di opere d’arte costose si intende ottenere un prezzo di mercato che sia interessante sia per le autorità fiscali sia per il debitore fiscale, è necessaria una cerchia adeguata di persone interessate. Ciò è possibile soltanto se l’incanto viene effettuato da una casa d’aste specializzata.

D’altro canto, per la realizzazione di oggetti di scarso valore un incanto convenzionale o una vendita a trattative private comporterebbe un onere eccessivo. Incaricando una piattaforma di vendita online, la realizzazione di tali oggetti può avvenire a costi ragionevoli.

Cpv. 4

Grazie al capoverso 4, l’UDSC mantiene la possibilità di realizzare immediatamente le merci esposte a rapido deprezzamento o a manutenzione costosa (vedi art. 87 cpv. 2 LD).

Cpv. 5

Il Consiglio federale ottiene la competenza di definire i dettagli dei vari tipi di realizzazione del pegno doganale, ma anche di stabilire quando si può rinunciare alla realizzazione. Il Consiglio federale è autorizzato a stabilire condizioni supplementari per la vendita a trattative private (lett. a). Si tratta in particolare dei casi in cui il consenso del proprietario del pegno non è necessario o non può essere ottenuto, come previsto attualmente all’articolo 221a OD.

Capitolo 5: Autorizzazioni

Art. 44 Autorizzazione per la gestione di depositi doganali e depositi fiscali

Nel diritto vigente, i vari atti normativi di natura fiscale contengono numerose disposizioni con gradi di dettaglio molto diversi sui depositi doganali e sui depositi fiscali. La LD disciplina in dettaglio gli istituti giuridici del deposito doganale (art. 50–57 LD) e del deposito franco doganale (art. 62–67 LD). La legislazione sull’imposizione del tabacco e sull’imposizione degli oli minerali contengono ciascuna sei articoli sul