Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

queste merci non soltanto possono essere immagazzinate e gestite, ma anche fabbricate, estratte e lavorate.

Cpv. 3

Il gestore del deposito è responsabile della gestione e della sorveglianza del deposito doganale o fiscale, e quindi della sua sicurezza. La persona soggetta all’obbligo di pagare i tributi è responsabile soltanto se è contemporaneamente il gestore del deposito. L’UDSC ha soltanto compiti di controllo, e verifica se il gestore adempie i propri obblighi.

Cpv. 4–6

Per la gestione di un deposito doganale o fiscale è necessaria un’autorizzazione dell’UDSC. Oltre all’obbligo di sede o domicilio nel territorio doganale, la persona che richiede un’autorizzazione deve soddisfare anche diverse condizioni che si basano su quelle applicabili all’AEO secondo l’articolo 15 capoverso 1. È inoltre previsto un numero minimo di entrate in deposito e uscite dal deposito (cpv. 5 lett. e). Questo requisito è una conseguenza delle raccomandazioni formulate dal Controllo federale delle finanze nel suo rapporto del 28 gennaio 201441 sulla valutazione «Depositi franchi doganali e depositi doganali aperti: autorizzazioni e attività di controllo».

Il Consiglio federale ottiene la competenza di stabilire ulteriori condizioni per l’autorizzazione (cpv. 6).

Art. 45 Autorizzazione per la gestione di negozi in zona franca di tasse e

servizi di ristorazione di bordo

Cpv. 1

Nei negozi in zona franca di tasse degli aerodromi, merci non imposte e non sdoganate possono essere vendute ai viaggiatori in partenza per l’estero o in arrivo dall’estero. A questo scopo il gestore necessita di un’autorizzazione. L’autorità preposta al rilascio di tale autorizzazione è l’UDSC, come nel caso dei depositi doganali e dei depositi fiscali. Dal punto di vista del contenuto, il capoverso 1 corrisponde in gran parte all’articolo 17 capoversi 1 e 1bisLD. Ora, correttamente, si parla di merci non sdoganate e non imposte. I viaggiatori che acquistano merci in un negozio in zona franca di tasse devono dichiararle al momento dell’attraversamento del confine doganale e pagare i tributi dovuti (tributi doganali e IVA), a meno che queste non rientrino nelle quantità ammesse in franchigia secondo la LTDo e la LIVA. L’articolo 17 LD fa erroneamente riferimento a merci «in franchigia di dazio».

Nell’attuale diritto, la gestione di negozi in zona franca di tasse può essere autorizzata solo negli aerodromi con uffici doganali occupati in permanenza. Secondo la nuova legge, il Consiglio federale stabilisce in quali aerodromi possono essere autorizzati negozi in zona franca di tasse e quali merci possono essere vendute (attualmente art. 69 OD).

41 https://www.efk.admin.ch/it/pubblicazioni/economia-e-amministrazione/finanze-pubbliche-e-imposte/2483-offene-zolllager-i.html (non disponibile in italiano).