Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Cpv. 2
Il capoverso 2 disciplina le scorte per i servizi di ristorazione di bordo. Questa disposizione corrisponde, nel contenuto, all’articolo 17 capoverso 2 LD.
Cpv. 3
Per ottenere l’autorizzazione per la gestione di negozi in zona franca di tasse e servizi di ristorazione di bordo devono essere garantite le necessarie misure di controllo e di sicurezza. Il Consiglio federale stabilisce le ulteriori condizioni di autorizzazione. Inoltre, stabilisce dove possono essere immagazzinate le scorte per i servizi di ristorazione di bordo e quali merci sono considerate scorte (aspetto attualmente disciplinato dall’art. 70 OD).
Titolo quinto: Misure amministrative
Art. 46 Misure amministrative
Cpv. 1
La legislazione doganale e quella fiscale conferiscono diritti e doveri sia alle persone partecipanti alla procedura sia ad altre persone. Se i titolari di un’autorizzazione rilasciata dall’UDSC o i responsabili dei dati (vedi art. 16) non adempiono i loro obblighi o non li adempiono in misura sufficiente, l’UDSC può ordinare misure amministrative. Ciò riguarda i titolari delle seguenti autorizzazioni: autorizzazione per una destinazione delle merci secondo l’articolo 11 capoverso 2, autorizzazione che concede la qualifica di AEO (art. 15), autorizzazione per la gestione di un deposito doganale o di un deposito fiscale (art. 44), di un negozio in zona franca di tasse (art. 45 cpv. 1) e di servizi di ristorazione di bordo (art. 45 cpv. 2) nonché autorizzazioni dell’UDSC basate su altri atti normativi di natura fiscale e di natura non fiscale la cui esecuzione gli compete.
Le misure amministrative mirano a garantire il rispetto degli obblighi, quindi a impedire la loro violazione oppure infrazioni ad atti normativi di natura fiscale o di natura non fiscale, nonché a garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici. Il loro obiettivo è che gli interessati facciano quanto possibile per migliorare in modo duraturo la qualità delle loro attività (p. es. aumento o formazione del personale, miglioramento dei processi, aggiornamento dei software).
Cpv. 2
Quale misura amministrativa l’UDSC può ordinare o inasprire obblighi, escludere i partecipanti dalle procedure con determinate destinazioni delle merci (p. es. perfezionamento secondo l’art. 11 cpv. 1 lett. e ed f) o da determinate semplificazioni (p. es. attivazione periodica ai sensi dell’art. 14 cpv. 2) oppure revocare un’autorizzazione in caso di colpa grave.