Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
fornita attraverso una richiesta automatizzata nella banca dati delle autorizzazioni. Si tratta di una semplice decisione sì/no senza margine di discrezionalità.
Anche l’emanazione di decisioni d’imposizione può essere automatizzata, se è possibile valutare i fatti con semplici decisioni sì/no sulla scorta delle indicazioni registrate nel sistema d’informazione. Dal momento che non raggiungono il livello di complessità necessaria, queste decisioni non possono essere considerate decisioni individuali automatizzate ai sensi dell’articolo 19 del disegno di legge federale relativa alla revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati46 (D-LPD). Quando occorrono accertamenti approfonditi dei fatti oppure valutazioni più complesse (p. es. in caso di procedure di ricorso interno all’amministrazione secondo l’art. 60 oppure nella procedura concernente l’obbligo di pagamento e restituzione ai sensi dell’art. 12 DPA), le decisioni automatizzate non sono più possibili.
Anche le decisioni nella procedura di opposizione possono essere automatizzate. Tuttavia, al più tardi nella procedura di ricorso interno all’amministrazione secondo l’articolo 60 la decisione viene verificata da una persona fisica.
Qualora nel corso della presente procedura legislativa diventasse possibile il trattamento automatizzato di casi complessi ai sensi della D-LPD, occorrerà considerare pertinenti disposizioni complementari per l’emanazione di decisioni o di decisioni su opposizione.
Art. 52 Notifica delle decisioni
Cpv. 1
Questa disposizione stabilisce che l’UDSC notifica per via elettronica le decisioni scritte ai partecipanti alla procedura.
Cpv. 2
Come il diritto procedurale generale della Confederazione, anche il presente diritto procedurale prevede la notifica orale delle decisioni incidentali. Inoltre, nel quadro di operazioni di massa le decisioni relative ai tributi possono essere notificate oralmente, soprattutto nel traffico turistico.
La presente disposizione conferisce ai partecipanti alla procedura il diritto di ricevere una conferma elettronica di tali decisioni. Analogamente all’articolo 34 capoverso 2 PA, in questi casi il termine di impugnazione inizia a decorrere dalla conferma scritta.
Cpv. 3
I destinatari delle decisioni devono verificare regolarmente e di propria iniziativa la presenza di nuovi documenti nel sistema d’informazione dell’UDSC. La frequenza di controllo dipende dalle singole esigenze derivanti dalle relazioni tra i partecipanti alla procedura e l’UDSC.
46 FF 2017 6173