Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine
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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo
Art. 53 Osservanza del termine nella procedura elettronica
Cpv. 1
La procedura elettronica richiede una regolamentazione particolare relativa al momento in cui una decisione è considerata notificata.
La decisione è considerata notificata al momento della prima consultazione tramite un canale elettronico, ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione.
Cpv. 2 e 3
Se il sistema d’informazione dell’UDSC non è accessibile il giorno in cui scade un termine, questo viene prorogato fino al giorno successivo a quello in cui il sistema è nuovamente accessibile.
Cpv. 4
L’inaccessibilità della piattaforma non è necessariamente legata a un malfunzionamento del sistema d’informazione (vedi commento all’art. 49). Poiché possono verificarsi casi in cui il sistema d’informazione è accessibile ad alcuni partecipanti alla procedura ma non ad altri, è sufficiente attestare in maniera verosimile l’inaccessibilità del sistema.
Art. 54 Consultazione degli atti
La disposizione stabilisce che deve essere permessa la consultazione degli atti in forma elettronica, in linea con il principio secondo cui le procedure scritte sono svolte per via elettronica.
Art. 55 Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura
Cpv. 1
Secondo questa disposizione, i partecipanti alla procedura devono collaborare all’accertamento dei fatti. Il campo di applicazione dell’obbligo generale di collaborazione previsto da questa disposizione è molto ampio, ma è limitato dal principio di proporzionalità.
Pertanto, i partecipanti alla procedura devono compiere tutte le attività di collaborazione, da essi ragionevolmente esigibili, adeguate e necessarie ai fini di un’imposizione completa e corretta nonché di una verifica dell’osservanza degli atti normativi di natura non fiscale nel traffico transfrontaliero. La decisione sul tipo di collaborazione richiesto è a discrezione dell’UDSC.
Cpv. 2
I partecipanti alla procedura, su richiesta dell’UDSC, devono soprattutto fornire informazioni orali o scritte, trasmettere dati, presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché documenti concernenti le relazioni d’affari.