Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Art. 56 Conservazione di dati e documenti

Cpv. 1

La presente disposizione stabilisce il termine e i principi della conservazione dei dati e dei documenti.

Cpv. 2

Questa disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza per designare le persone cui spetta l’obbligo di conservazione e disciplinare le condizioni per la conservazione dei dati, come la durata della conservazione e la protezione di dati e documenti.

Inoltre, il Consiglio federale può stabilire che i dati di determinati partecipanti alla procedura, come quelli dei responsabili dei dati, debbano essere conservati in Svizzera.

La conservazione comporta un certo aggravio di lavoro per i partecipanti, che tuttavia non è più elevato di quello attuale.

Capitolo 2: Protezione giuridica

Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 57

Ove necessario, la protezione giuridica si discosta dalla procedura prevista dalla PA, al fine di garantire, da un lato, una procedura di massa efficiente e, dall’altro, uno svolgimento elettronico integrale delle procedure. Salvo disposizioni contrarie della presente legge, la procedura è disciplinata dalla PA.

Sezione 2: Opposizione

Art. 58 e 59

Anche nell’ambito della protezione giuridica si mira all’uniformazione e alla massima semplificazione. Le decisioni dell’UDSC possono essere impugnate in maniera uniforme mediante opposizione. Ciò riguarda in particolare le decisioni relative ai tributi, le decisioni nell’ambito dei compiti esecutivi di natura non fiscale e le autorizzazioni. L’opposizione deve essere presentata per via elettronica sulla piattaforma dell’UDSC entro 60 giorni dall’inizio del termine d’impugnazione (art. 58 cpv. 1 e 2).

L’UDSC stabilisce, dopo una cernita, se l’opposizione va trattata in maniera automatizzata o no (art. 59 cpv. 2).

In linea di principio, le opposizioni vanno trattate in maniera automatizzata se riguardano fattispecie che non richiedono un trattamento manuale. In generale si tratta di questioni con un margine di giudizio e di discrezionalità ridotto o inesistente, per