Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 206 pagine

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Rapporto esplicativo relativo alla LE-UDSC e alla LTDo

Titolo settimo: Trattamento dei dati, analisi dei rischi e garanzia della qualità

Capitolo 1: Trattamento dei dati

Sezione 1: Dati concernenti persone fisiche

Art. 64 Dati personali

Cpv. 1

Dal punto di vista della protezione dei dati, la trasformazione digitale dell’AFD rende necessario un cambiamento di sistema, al fine di consentire di sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione e contemporaneamente di rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze in materia di protezione dei dati. Il trattamento dei dati deve avvenire sistematicamente in funzione dei compiti e in modo da eliminare doppioni e oneri amministrativi.

Il capoverso 1 autorizza in particolare l’UDSC a trattare i dati personali degni di particolare protezione indicati nei capoversi successivi. Ne consegue che nell’adempimento dei propri compiti l’UDSC può trattare anche tutti i dati non degni di particolare protezione (art. 4 cpv. 3 della legge federale del 19 giugno 199250 sulla protezione dei dati [LPD]). Quando si parla di «trattamento» dei dati personali si intende qualsiasi operazione relativa ai dati, segnatamente la raccolta, la conservazione e l’utilizzazione (vedi art. 3 lett. e LPD).

Cpv. 2

L’UDSC tratta i dati personali degni di particolare protezione per adempiere i suoi compiti originari (art. 1 segg. e art. 103 segg.). Si tratta di dati concernenti:

– le misure di diritto amministrativo eventualmente da adottare o ordinate e i dati concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale (lett. a);

– le opinioni o le attività religiose, filosofiche o politiche (lett. b);

– la sfera intima o l’appartenenza a un’etnia (lett. c); e

– la salute (lett. d).

Già nella LD l’AFD è legittimata a trattare questi dati per l’adempimento dei suoi compiti (art. 110 segg. LD). La stessa competenza viene trasposta nel nuovo diritto.

Come si evince già dal principio di cui al capoverso 1, l’UDSC tratta i dati degni di particolare protezione di cui al capoverso 2 solo se è necessario per l’esecuzione dei suoi compiti. Il trattamento di questi dati personali deve avvenire sempre per uno degli scopi menzionati nel capoverso 2 (utilizzo vincolato). In particolare, i dati personali degni di particolare protezione non sono quindi raccolti sistematicamente e/o regolarmente, bensì in modo specifico a ogni caso e in misura proporzionata.

50 RS 235.1