Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati
Capoverso 1
In riferimento all’articolo 7 lettera g e all’articolo 12 capoverso 2 AP-LE-UDSC, Coop, Migros, USAM, IG Detailhandel Schweiz e SSC auspicano che l’indicazione del riferimento, la comunicazione del responsabile del trasporto e le altre indicazioni riferite al trasporto continuino a non rientrare nella dichiarazione delle merci.
EXPERTsuisse è del parere che la menzione del mezzo di trasporto rilevabile nella dichiarazione delle merci sia sufficiente e che ulteriori indicazioni possano essere fornite in una dichiarazione separata («dichiarazione del riferimento»).
Capoverso 2
Coop, Migros, IG Detailhandel Schweiz, USAM e SSC reputano che il responsabile delle merci debba essere soggetto all’obbligo di indicazione del riferimento solo in mancanza del responsabile del trasporto. Inoltre, il responsabile delle merci deve poter procedere all’indicazione del riferimento nella dichiarazione delle merci o mediante una «dichiarazione del riferimento».
Commercio Svizzera e SPEDLOGSWISS sono di parere contrario e chiedono che l’obbligo di indicazione del riferimento nella dichiarazione delle merci competa al responsabile dei dati o, se questo manca, al responsabile delle merci.
Capoverso 4
La Posta auspica che «responsabile del trasporto» sia precisato nell’ordinanza. Se la responsabilità venisse delegata a un trasportatore estero, la qualità dei dati risulterebbe insufficiente.
Capoverso 5
Commercio Svizzera e SPEDLOGSWISS chiedono che sia il Consiglio federale a disciplinare le modalità dell’indicazione del riferimento, le relative eccezioni e le condizioni quadro.
Articolo 13 Attivazione
SWISSMEM invita a precisare i dettagli nel rapporto esplicativo e nell’ordinanza. Vengono sollevate domande in merito alla necessità di attivare al confine anche le merci di un destinatario autorizzato (DA), alle modalità di questa procedura e dell’attivazione nel caso di un’autodichiarazione.
Capoverso 1
La Posta invita a considerare che la mancanza di dati da parte delle società postali estere impedisce di attivare le merci nel canale UPU15 al confine doganale. Per il momento è possibile solo dopo che le merci sono state introdotte nel territorio doganale.
Capoverso 2
Le FFS auspicano che il rilevamento del riferimento corretto sulla dichiarazione doganale competa al responsabile dei dati, mentre il vettore ha l’obbligo di indicazione del riferimento. Propongono che all’obbligo di attivazione sia soggetto, secondo un ordine prestabilito, in primo luogo il responsabile dei dati, poi il responsabile delle merci, infine il responsabile del trasporto. L’ordinanza dovrà definire chiaramente questo aspetto.
Capoverso 3
La Posta ritiene che l’UDSC debba creare i presupposti affinché il responsabile del trasporto possa adempiere il proprio obbligo. In caso di omissione dell’obbligo di attivazione non deve
15 «Universal Post Union»: Unione postale universale.