Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine
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riconoscimento della qualifica di AEO. Per sancire nella legge ulteriori agevolazioni in materia doganale si propone di aggiungere un nuovo capoverso. Il Consiglio federale può prevedere semplificazioni nella procedura doganale e definirne i presupposti. Nel capoverso occorre precisare che l’ottenimento della qualifica di AEO è esente da spese. Inoltre, il riconoscimento internazionale della qualifica di AEO e l’ulteriore applicabilità della procedura SDA (per speditori e destinatari autorizzati) devono essere recepiti a livello di legge. scienceindustries chiede di definire concretamente le agevolazioni relative alla qualifica di AEO.
Capoverso 2
Coop, Migros, IG Detailhandel Schweiz, SSC, AFS e USAM reputano che la qualifica di AEO debba essere circoscritta all’aspetto della sicurezza. Le condizioni per usufruire di agevolazioni procedurali devono essere indipendenti da tale qualifica (cfr. loro proposta relativa all’art. 14 cpv. 2 AP-LE-UDSC). Il Consiglio federale deve disciplinare i presupposti e la procedura di autorizzazione. Gli sforzi a livello internazionale e gli impegni della Svizzera per garantire la catena di fornitura devono essere sanciti nella legge. L’AFS aggiunge che la legge deve prevedere un reciproco riconoscimento internazionale.
Anche EXPERTsuisse propende per limitare la qualifica di AEO all’aspetto della sicurezza. Ritiene che, a determinate condizioni, la qualifica di AEO debba essere riconosciuta anche a persone residenti in Paesi o regioni al di fuori della Svizzera. Le agevolazioni devono essere concesse secondo il principio della reciprocità. Il diritto alla reciprocità viene già applicato e va inserito nella legge.
Swiss Textiles mette in guardia dal rendere accessibili le semplificazioni, con la revisione della legge, soltanto a imprese certificate AEO. Le PMI ne risulterebbero penalizzate in considerazione dei requisiti elevati per ottenere la qualifica di AEO.
Articolo 16 Requisiti per i responsabili professionali dei dati
VSUD, scienceindustries, SPEDLOGSWISS e Commercio Svizzera chiedono di stralciare l’intero articolo. Non occorrono condizioni d’idoneità particolari per gestire i dati necessari. Eventualmente possono essere riprese le condizioni previste dall’attuale articolo 233 dell’ordinanza sulle dogane. EXPERTsuisse e SPEDLOGSWISS aggiungono che la presente disposizione riguarda in primo luogo i dichiaranti doganali a titolo professionale. Una limitazione della loro attività da parte della Confederazione comporta una distorsione non ammessa della concorrenza16. È inaccettabile che lo Stato si ingerisca nei meccanismi del mercato. Le condizioni d’idoneità e la formazione in Svizzera devono essere di competenza dell’economia. SPEDLOGSWISS è inoltre del parere che eventuali condizioni debbano valere anche per i responsabili delle merci, i cui collaboratori effettuano regolarmente dichiarazioni doganali. In considerazione del principio della parità di trattamento sarebbe deplorevole se queste condizioni valessero solo per i responsabili professionali dei dati.
La Posta è del parere che per i dichiaranti doganali a titolo professionale siano da prevedere severe condizioni d’idoneità. Segnatamente l’obbligo di domicilio è irrilevante se il datore di lavoro può garantire che i dichiaranti sono sempre «reperibili per la dogana». Qualora non fosse più ammesso avere il domicilio all’estero, la Posta teme innumerevoli licenziamenti e una situazione che colpirebbe in particolare le regioni di frontiera.
SWISSMEM formula diverse richieste di chiarimento, tra l’altro su come sia da intendere «devono essere idonei» e se in futuro anche le società con sede all’estero potranno effettuare imposizioni in Svizzera.
16 Cfr. le osservazioni formulate a proposito dell’art. 128 AP-LE-UDSC.