Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 32Fedlex · Rapporto sui risultati

Sezione 4: Diritto di pegno Articolo 36 Contenuto del pegno

Capoverso 1 lettera a

USAM chiede che siano stralciati i tributi all’esportazione, in quanto la Svizzera non li prevede. Secondo scienceindustries è necessaria una precisazione o un chiarimento.

Articolo 38 Liberazione delle merci sequestrate

Capoverso 2 lettera b

USAM chiede di prevedere un termine di pagamento di 60 giorni per i debitori fiscali svizzeri.

Capitolo 3: Riscossione posticipata e condono dei tributi Articolo 39 Riscossione posticipata dei tributi

ZFEB+ GmbH, USAM e VSUD auspicano che siano eliminate le differenze in merito ai termini di rimborso e di riscossione posticipata. Attualmente l’UDSC può far valere il diritto a riscossioni posticipate dei tributi secondo l’articolo 30 AP-LE-UDSC entro un anno e, in base all’articolo 12 DPA, entro cinque anni. Il termine di opposizione per i partner doganali è invece di soli 60 giorni.

AFS è favorevole a un’armonizzazione dei termini. Il termine di opposizione alle decisioni è di 60 giorni e deve essere uniformato al termine per la riscossione posticipata applicato dall’UDSC.

La Posta propone che l’intenzione di procedere alla riscossione posticipata sia comunicata entro 60 giorni.

IG Detailhandel Schweiz, Migros e Coop propongono che la comunicazione avvenga entro il termine di prescrizione del debito fiscale conformemente all’articolo 30 capoverso 1 AP-LE-UDSC. Commercio Svizzera e SPEDLOGSWISS si allineano a questa formulazione e aggiungono che il debitore fiscale può far valere il diritto alla restituzione dei tributi fino alla scadenza del termine di prescrizione secondo l’articolo 30 capoverso 1 AP-LE-UDSC. In alternativa può essere stralciato l’intero articolo, poiché non si verificano quasi mai errori attivi da parte dell’UDSC.

scienceindustries si attende una parità di trattamento tra l’UDSC e i debitori fiscali. Si propone di estendere a due anni il termine per la comunicazione dell’intenzione di riscuotere posticipatamente i tributi.

EXPERTsuisse auspica che il termine di un anno sia abolito in quanto privo di rilevanza pratica. Piuttosto, conformemente all’articolo 56 capoverso 4 LIVA, è opportuno un rimando generale all’articolo 42 LIVA invece che all’articolo 30 capoverso 1 AP-LE-UDSC. Nel contempo deve essere accordato al debitore fiscale il diritto di far valere a posteriori, entro il termine, l’esenzione dai tributi, la riduzione o la restituzione dei tributi, se ammessa al momento dell’attivazione.

SSC, USAM, Coop, Migros e IG Detailhandel Schweiz chiedono condizioni eque per l’UDSC e l’economia in merito alla riscossione posticipata e alla restituzione dei tributi. Propongono di eliminare «per errore» e di adeguare il termine per la comunicazione al termine di prescrizione del debito fiscale conformemente all’articolo 30 capoverso 1 AP-LE-UDSC.

In alternativa, Coop, Migros e IG Detailhandel Schweiz propongono di prevedere una disposizione per la procedura di riscossione posticipata che tenga conto delle esigenze delle forze economiche almeno in analogia con l’articolo 212bis del codice doganale comunitario (Esenzione dai dazi all’importazione pur in presenza di irregolarità).