Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 64Fedlex · Rapporto sui risultati
Il PPD ritiene che debbano essere obbligatoriamente considerate le esigenze dei collaboratori dell’UDSC relativamente all’esercizio della coercizione.
Capoverso 2
Il Cantone NW ritiene che i collaboratori coinvolti debbano avere la formazione necessaria in materia di provvedimenti coattivi. È prescritto così anche per altre autorità. L’articolo deve essere integrato di conseguenza.
Capoverso 3
Spediware Schenker chiede di designare i collaboratori dell’UDSC che possono esercitare la coercizione. Il Parlamento deve stabilire un numero massimo ogni anno.
Articolo 88 Intercettazione e interrogatorio
Capoverso 1
Il Cantone SH vuole che si precisi la necessaria presenza di circostanze concrete perché una persona debba fornire indicazioni utili in merito ad accuse sollevate e definite con precisione.
Il Cantone NW desidera una formulazione più precisa delle circostanze in cui è giustificato presupporre che la persona intercettata possa fornire indicazioni utili, in particolare per quanto riguarda l’articolo 88 capoverso 2 e l’articolo 89 capoverso 2 AP-LE-UDSC.
Dal testo dell’articolo consegue che chiunque, anche in mancanza di qualsiasi accusa, può essere portato in un altro luogo sulla base di un’ipotesi non meglio giustificata e potrebbe doversi sottoporre a una perquisizione o a una visita personale.
Articolo 89 Tastamento, perquisizione personale e visita personale
Il Cantone SH auspica una precisazione in analogia con la proposta concernente l’articolo 88 capoverso 1 AP-LE-UDSC.
Articolo 90 Accertamento e determinazione dell’identità di una persona
Secondo il Cantone BE, l’articolo 90 AP-LE-UDSC stabilisce una procedura a più fasi per l’accertamento e la determinazione dell’identità. Ciò evidenzia chiaramente che sempre più provvedimenti coercitivi, di competenza della polizia, vengono delegati anche all’UDSC.
Capoverso 2 lettera b
Il Cantone NW chiede di stralciare la lettera b. In presenza di indizi concreti, i reati di tale gravità competono alle autorità cantonali di perseguimento penale, in casi eccezionali a fedpol o al Ministero pubblico della Confederazione.
Capoverso 3
I Cantoni ZH e SO osservano che l’allestimento di un profilo del DNA è riportato sotto il titolo «Accertamento e determinazione dell’identità di una persona», sebbene secondo l’articolo 90 capoverso 2 lettera b AP-LE-UDSC sia ammesso solo in relazione con un reato commesso o che possa essere commesso. Occorre eliminare questa ambiguità nella sistematica della legge. Inoltre, l’allestimento di un profilo del DNA è una misura di procedura penale che viene utilizzata per far luce sui reati e prevenirli. Ai fini del perseguimento penale da parte delle autorità competenti è già disciplinato in modo esaustivo nel CPP e nella legge del 20 giugno 200350 sui profili del DNA. Non è necessario sancire un disciplinamento parallelo a livello di legge.
50 RS 363