Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/50: Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC) nonché revisione totale della legge sulle dogane (LD) verso la nuova legge sull'obbligo doganale e sulla determinazione dei tributi doganali (legge sui tributi doganali, LTDo) · 106 pagine

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Il Cantone BL sostiene che l’estensione delle possibilità di inserire i profili del DNA nella corrispondente banca dati è certamente apprezzabile nell’ottica della polizia, tuttavia è indispensabile coordinarla e armonizzarla con la revisione delle disposizioni concernenti l’utilizzo del DNA nei procedimenti penali. Le misure enunciate nell’articolo 90 capoversi 3 e 4 AP-LE-UDSC devono dunque essere armonizzate tra loro e introdotte solo nel quadro della revisione delle rispettive basi del CPP per il procedimento penale.

Articolo 92 Custodia

Il Cantone BL propone due aggiunte all’articolo 92 AP-LE-UDSC. Da un lato, in un nuovo capoverso deve essere prevista la possibilità che una persona posta sotto custodia possa essere consegnata alla competente autorità di polizia qualora, nel corso della custodia, emerga il sospetto di un atto punibile del cui perseguimento sono competenti le autorità cantonali. Dall’altro, l’articolo deve essere esteso in modo da consentire all’UDSC di consegnare alle autorità che hanno effettuato le segnalazioni le persone i cui nominativi figurano nei sistemi di ricerca.

Capoverso 2

Secondo il Cantone NW il capoverso estende le competenze a favore dell’UDSC. Nell’articolo 105 capoverso 2 LD con rimando all’articolo 19 capoverso 4 DPA non è previsto un termine di 24 ore dopo l’intercettazione. Il Cantone chiede che una persona fermata sia consegnata immediatamente alla competente autorità cantonale, la quale verifica se esistono le condizioni per un fermo preventivo di polizia o un arresto provvisorio.

Capoversi 3 e 4

Il Cantone NW ritiene che i menzionati diritti di informazione debbano essere conferiti dalle autorità cantonali. Chiede lo stralcio dei capoversi.

Articolo 93 Perquisizione di oggetti

scienceindustries vuole inserire nell’articolo che, per la propria protezione, il personale dell’UDSC deve accertare la pericolosità delle merci presso il loro proprietario.

Articolo 94 Perquisizione di fondi e delle costruzioni che vi si trovano

Capoverso 1

USAM e scienceindustries chiedono che la dogana si concentri sui propri compiti. Nell’articolo occorre aggiungere che le perquisizioni menzionate sono eseguite solo nell’area di confine.

Articolo 95 Messa al sicuro provvisoria, restituzione, distruzione e confisca indipen-

dente

Il Cantone BL auspica che l’UDSC possa mettere al sicuro anche oggetti che mettono in pericolo la sicurezza o possono essere utilizzati per reati futuri (p. es. attrezzi da scasso), in analogia con la legislazione cantonale in materia di polizia. Non è efficiente che l’UDSC debba coinvolgere di volta in volta le autorità cantonali di polizia solo per valutare la necessità di mettere al sicuro una merce.

Capoverso 2

FH desidera integrare l’articolo in riferimento alla procedura da adottare in caso di contraffazioni poiché, secondo la sua interpretazione, l’UDSC stesso è l’autorità competente in materia. Anche economiesuisse e BAT suggeriscono di tenere in considerazione la lotta contro le contraffazioni nell’elaborazione della procedura.