Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 11 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione

Commenti

I. Situazione iniziale

Conformemente agli articoli 179 capoverso 3, 179a capoverso 2 e 209 capoverso 1 dell’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può emanare prescrizioni tecniche per precisare le disposizioni dell’ordinanza sulla protezione degli animali.

Con la presente revisione si intende integrare nell’ordinanza concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2) in particolare i requisiti per la macellazione di pesci e decapodi, che acquisisce sempre maggiore importanza in Svizzera. Lo scopo è altresì emanare prescrizioni per lo stordimento con il gas di polli e tacchini. Infine, vengono apportati diversi adattamenti alla luce delle nuove scoperte scientifiche.

In occasione della revisione totale, l’ordinanza viene strutturata in modo da indicare prima i requisiti generali riguardanti lo stordimento e il dissanguamento degli animali nonché lʼuccisione dei decapodi (sezione 2 e 3). Essi si applicano a ogni macellazione, indipendentemente se eseguita in un macello, nell’effettivo di origine o per ottenere carne per uso domestico privato. Le sezioni 4 e 5 contengono quindi disposizioni specifiche per la macellazione nei macelli e nelle aziende che macellano pesci e decapodi. La sezione 6 stabilisce i requisiti per l’impiego di impianti e apparecchi per lo stordimento nelle aziende e la sezione 7 contiene gli obblighi di documentazione delle aziende.

Le disposizioni dell’attuale ordinanza in riferimento alle responsabilità per la macellazione e al trattamento degli animali nei macelli nel frattempo sono state integrate nell’OPAn1, che rappresenta il livello standard corretto per tali obblighi. Esse possono quindi essere abrogate nel contesto della presente revisione senza alcuna ripercussione sul benessere degli animali.

II. Commento alle singole disposizioni

Ingresso

All’ingresso si aggiungono l’articolo 179 capoverso 3 e l’articolo 179a capoverso 2. Queste disposizioni erano state inserite nell’OPAn nell’ambito della sopra citata revisione e prevedono che l’USAV, dopo aver consultato le autorità cantonali, possa stabilire i metodi di abbattimento ammessi per determinate specie animali o per scopi particolari, oppure prevedere altri metodi di stordimento ammessi.

Sostituzione di un’espressione

La terminologia utilizzata nell’OPAnMac deve essere armonizzata con quella utilizzata nelle ordinanze negli ambiti della protezione e della salute degli animali e nel diritto dell’UE, motivo per cui il termine «equidi» è ora utilizzato in tutta l’ordinanza al posto di «cavalli».

1 Revisione del 10 gennaio 2018 (RU 2018 573) 011.4/2019/00037 \ COO.2101.102.6.1026102 \ 000.00.02