Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 11 pagine

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N. 3.4: per la selvaggina d’allevamento vi è l’eccezione del dissanguamento immediato dopo lo sparo, se la testa dell’animale presenta ferite talmente grandi in seguito al colpo che è chiaro che la morte è sopravvenuta con certezza.

N. 4: sono ora previsti sintomi principali per il controllo dello stordimento efficace degli animali.

Allegato 3 Stordimento dei conigli e del pollame domestico con uno strumento a percussione [attualmente allegato 5]

N. 1.1: viene stralciata la limitazione di peso visto che sia il pollame domestico sia i conigli superano raramente i 10 kg. L’attuale limitazione di peso riguarda quindi solo pochissimi animali ed è difficile trovare alternative nelle aziende con esigua capacità produttiva.

N. 1.2: la prescrizione secondo cui devono essere rispettate le indicazioni del fabbricante vengono estese agli apparecchi ad aria compressa. Inoltre la sopraggiunta morte viene precisata con l’aggiunta di «per dissanguamento».

N. 1.3: gli attuali numeri 1.3 e 1.4 vengono accorpati.

N. 2.1–2.3: ora lo stordimento con un colpo sulla testa per il pollame domestico viene ammesso come stordimento standard solo nelle aziende con un’esigua capacità produttiva. Nelle grandi aziende deve essere ammesso solo come procedura sostitutiva in caso di mancanza di uno degli altri metodi autorizzati e per la ripetizione dello stordimento. La riduzione da 200 a 70 animali per giorno lavorativo è da ricondursi all’affaticamento fisico dovuto allo stordimento con colpo alla testa e intende garantire uno stordimento certo e rispettoso del benessere degli animali. Inoltre, gli animali di peso superiore a 5 kg non possono più essere storditi con un colpo sulla testa.

N. 2.4 (attualmente 2.2): la disposizione viene integrata con l’efficacia dello stordimento che bisogna aspettarsi.

N. 2.5 (attualmente 2.3): viene precisata la durata di tempo dopo lo stordimento fino al dissanguamento.

Inoltre sono ora previsti sintomi principali per il controllo dell’efficacia dello stordimento per entrambe le specie animali (n. 3 e 4).

Allegato 4 Elettronarcosi di singoli animali [attualmente allegato 2]

I numeri e le lettere non menzionati sono ripresi senza modifiche dall’ordinanza vigente.

N. 1.1: nella lettera a vengono stralciati i termini «calibrati» ed «effettivo», visto che non forniscono nessuna informazione utile e non possono essere controllati in maniera sensata. Nella lettera b la prescrizione sull’indicatore della frequenza della corrente viene estesa a tutti gli apparecchi per elettronarcosi. Per gli apparecchi la cui frequenza di corrente non può essere regolata in modo variabile, è sufficiente che queste indicazioni siano facilmente verificabili (per es. nelle istruzioni d’uso o in un’istruzione di lavoro). Il contenuto della lettera c viene modificato per una migliore comprensibilità, ma rimane invariato. Un’insufficiente intensità della corrente elettrica è una delle principali fonti di insufficiente stordimento. È quindi importante che questa fonte di errore possa essere chiaramente identificata.

N. 1.3 (attualmente 4.3): il capoverso sull’uso dei tipi di corrente elettrica viene semplificato. Poiché le correnti alternate sono descritte in letteratura come più efficaci della corrente continua, l’efficacia delle soluzioni in corrente continua deve essere dimostrata.

N. 1.4 (attualmente 1.3): con la nuova introduzione della tracciabilità, si richiede che si possa verificare a posteriori quali parametri elettrici sono stati utilizzati. Ad esempio, per le pinze da stordimento con funzione di registrazione, deve essere chiaro quali parametri di programma sono stati utilizzati per quali animali. Deve quindi essere possibile verificare successivamente se il programma di stordimento è stato adattato o modificato tra suini da ingrasso e scrofe.

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