Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 11 pagine
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Il capoverso 3 disciplina il periodo di tempo che deve trascorrere tra l’inizio del dissanguamento e l’esecuzione di ulteriori operazioni di macellazione (ad es. rimozione degli arti o scuoiatura). Rispetto all’ordinanza vigente (in cui è applicabile solo al bestiame da macello), ora questa prescrizione si applica a tutte le specie animali. Nel caso di pollame di peso fino a 2 kg, la testa può essere rimossa immediatamente dopo lo stordimento, a condizione che sia garantita l’efficacia dello stesso (cpv. 4). Nel caso di pollame, la rimozione della testa, al contrario della decapitazione, non è una misura immediata in caso di stordimento insufficiente, , ma fa parte del processo di macellazione.
Il capoverso 5 prevede che i pesci possano essere eviscerati direttamente dopo lo stordimento, perché l’eviscerazione è considerata un metodo di uccisione per questa specie.
Articolo 9
Il capoverso 1 stabilisce che gli animali devono essere sempre visibili e accessibili durante l’intero processo di dissanguamento. Ciò è necessario per poter intervenire in caso di segnali che indichino che lo stordimento o il dissanguamento sono insufficienti e per prendere le misure previste dagli articoli 6 e 10. Contrariamente all’ordinanza vigente, la verifica del sopraggiungere del decesso mediante il controllo della dilatazione massima della pupilla viene effettuata senza una fonte di luce focalizzabile, in quanto ciò non è imprescindibile per il controllo. I pesci e i decapodi sono esclusi dal controllo della dilatazione massima della pupilla.
Articolo 10
L’articolo 10 coincide sostanzialmente con l’articolo 21 dell’ordinanza vigente. Tuttavia, ora l’uccisione immediata del pollame che, a causa di uno stordimento insufficiente, mostra segni indicanti sensibilità e coscienza è ora limitata agli animali di peso non superiore a 2 kg (analogamente alle misure in caso di stordimento insufficiente). Il motivo è che per gli animali più pesanti, soprattutto oche e tacchini, la decapitazione non può essere effettuata abbastanza rapidamente. Gli animali di peso superiore a 2 kg devono quindi essere sottoposti a una ripetizione dello stordimento (cfr. commento all’art. 6).
Articolo 11
I decapodi non vengono dissanguati, ma uccisi per immersione in acqua bollente o per distruzione meccanica dei centri nervosi dopo una precedente elettronarcosi. La distruzione meccanica dei centri nervosi avviene tagliando in due astici, aragoste o gamberi di fiume, disposti sul dorso, lungo l’asse longitudinale con un grosso coltello affilato. Per ragioni anatomiche, questa pratica è tecnicamente troppo complessa nei granchi e quindi non è considerata conforme alla legislazione sul benessere degli animali. Questi animali vengono quindi uccisi per immersione in acqua bollente.
Articoli 12–18
Gli articoli 12–18 corrispondono, tranne poche modifiche redazionali, agli articoli 4–7 e 10–12 dell’ordinanza vigente.
Articolo 19
I capoversi 1, 2 e 5 dell’articolo 19 corrispondono al capoverso 1, 2 e 5 del capoverso 14 dell’ordinanza vigente. Il capoverso 3 viene adattato ai requisiti dell’UE. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/7232, il regolamento UE 1099/2009 è stato rivisto in modo tale che a partire dal 2019 per il pollame è necessario un dispositivo che sostenga il petto degli animali. Di conseguenza, gli animali non sono sospesi soltanto per le zampe e vengono quindi tranquillizzati e trattati con maggiore accortezza. Il regolamento 1099/2009 fa parte dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS
2 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/723 della commissione, del 16 maggio 2018, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento per quanto riguarda l’approvazione dello stordimento a bassa pressione atmosferica; GU L 122 del 17.5.2018, pag. 11. 3/11 011.4/2019/00037 \ COO.2101.102.6.1026102 \ 000.00.02