Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 11 pagine

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animali non muoiono per dissanguamento. La prova di un sufficiente stordimento fino al dissanguamento deve essere dimostrata mediante un impianto già esistente (in Svizzera o all’estero) oppure dimostrando che, in condizioni di esercizio normali, è possibile uno stordimento efficace di almeno 1000 suini in maniera certificata e verificata dall’autorità competente.

N. 6.3 (attualmente 7.2): viene effettuato un chiarimento secondo la nuova formulazione del n. 6.1. I parametri per lo stordimento con CO2 (attualmente numero 7.1) possono essere stralciati, in quanto sono già trattati al numero 1.

Gli attuali numeri 7.3 e 7.5 non sono ripresi nella nuova ordinanza, in quanto i requisiti in essi previsti risultano ora dal numero 6.2.

Allegato 8 Stordimento con gas di polli e tacchini [nuovo]

Quando è stata emanata l’ordinanza in vigore non erano state emanate norme sullo stordimento con gas di polli e tacchini. Poiché questo metodo di stordimento si è ormai affermato nelle grandi aziende, è ora necessario emanare prescrizioni concrete. Attualmente sono in funzione solo impianti con gas CO2. Tuttavia, vi sono sufficienti prove scientifiche che anche per il pollame questo metodo di stordimento deve essere classificato come un metodo con forte aggravio. Le prescrizioni sono quindi formulate in modo da poter utilizzare anche miscele di gas che sono valutate come più rispettose degli animali rispetto alla CO2.

Il nuovo allegato definisce con precisione i requisiti per gli impianti e gli apparecchi, nonché per la procedura. In particolare, sono specificate nel dettaglio le prescrizioni per i dispositivi di misurazione e le registrazioni, per il trasferimento di polli e tacchini nell’atmosfera di gas, per il controllo dell’efficacia dello stordimento con gas, per la ripetizione dello stordimento e la durata fino al dissanguamento.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla Confederazione, sui Cantoni e sui Comuni.

2. Ripercussioni per l’economia

Alcune delle nuove prescrizioni, come quelle relative allo stordimento e all’abbattimento di pesci e decapodi (all. 6) o il divieto di scaricare il pollame non stordito dalle casse di trasporto (all. 8 n. 1 lett. e), richiedono adeguamenti strutturali nei macelli e hanno corrispondenti implicazioni finanziarie. Per ammortizzarle, sono previsti termini transitori da uno a dieci anni per effettuare i necessari adeguamenti (cfr. art. 25).

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche dell’ordinanza proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera, in particolare con l’allegato veterinario dell’Accordo bilaterale agricolo tra la Svizzera e l’UE (RS 0916.026.81, all. 11).

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