Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Allegato 7 Stordimento dei suini per esposizione al biossido di carbonio [attualmente allegato 4]
I numeri e le lettere non menzionati sono ripresi senza modifiche dall’ordinanza vigente.
N. 1.1: viene integrato con la prescrizione che i suini devono avere lo stesso spazio che hanno durante il trasporto (lett. d).
N. 1.2: viene apportata una precisazione redazionale.
N. 1.3: la durata minima di esposizione viene adattata in base alle ultime conoscenze scientifiche.
N. 1.4: si stabilisce ora che la temperatura del gas all’interno dell’impianto deve essere tenuta tra 10 e 30 gradi. Il motivo è che, secondo le nuove scoperte scientifiche, la temperatura del gas è un parametro essenziale per lo stordimento.
N. 1.6: sulla base delle attuali conoscenze scientifiche si prescrive che la CO2 introdotta deve essere prodotta da una fonte con il 99,9% di CO2.
N. 2.1 e 2.4: poiché vengono prescritti i valori della temperatura del gas al numero 1.4, ora oltre alla concentrazione del gas deve essere misurata e registrata anche la temperatura del gas.
N. 2.4: modifiche redazionali dovute alla nuova prescrizione sulla concentrazione di CO2 e la concentrazione di gas al numero 1.
N. 2.5: la disposizione viene integrata con l’obbligo di verificare la precisione degli apparecchi di misurazione.
N. 3.1.1: il requisito è formulato in modo più generale e al posto dei singoli parametri viene specificato il risultato desiderato, vale a dire animali non feriti.
N. 3.1.3: non viene più prescritta nessuna velocità minima per lo scompartimento mobile automatico, ma solo la velocità massima consentita, in quanto rilevante per il benessere degli animali.
N. 3.2.1: viene apportata una modifica redazionale.
N. 3.2.2: per motivi di protezione degli animali non è più ammesso l’ingresso singolo degli animali negli impianti di stordimento con CO2. I suini devono poter essere condotti nell’impianto in gruppo l’uno accanto agli altri. In casi eccezionali, qualora esista un numero dispari di animali o un’incompatibilità tra i singoli animali, questi possono essere introdotti individualmente nel dispositivo di stordimento. Tuttavia, deve essere possibile portare in gruppo anche animali pesanti e di grandi dimensioni nell’impianto.’’
N. 4.1 (attualmente 5.1 e 5.2): la verifica dei sintomi principali è ora suddivisa in sintomi facilmente riconoscibili e da controllare in ogni animale e quelli che devono essere controllati solo se necessario, cioè se non è sicuro che lo stordimento sia avvenuto correttamente, e per campionamento.
N. 5.1: (attualmente 6.1): visto che l’elettronarcosi non è efficace dopo un’esposizione al CO2, in caso di suini non sufficientemente storditi lo stordimento deve essere ripetuto con una pistola a proiettile captivo. Si stabilisce esplicitamente che l’elettronarcosi non è ammessa a questo scopo.
L’attuale numero 5.3 non è incluso nella nuova ordinanza, in quanto i requisiti per il controllo dell’efficacia dello stordimento e la correzione degli errori sono ora disciplinati dall’articolo 5.
N. 6.1 e 6.2: i suini devono essere dissanguati al più tardi entro 70 secondi dall’uscita. Sono possibili eccezioni per gli impianti con concentrazioni di CO2 più elevate di quella indicata al n. 1.3 oppure dove nei quali permanenza è superiore ai 120 secondi. A tal fine, il fabbricante deve stabilire in modo verificabile con il gestore del macello al momento dell’installazione dell’impianto l’intervallo di tempo in cui deve avvenire il dissanguamento dopo l’uscita dalla navicella. È necessario assicurare che l’effetto di stordimento duri fino al momento in cui gli
10/11 011.4/2019/00037 \ COO.2101.102.6.1026102 \ 000.00.02