Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/54: Modificazione dell'ordinanza dell'USAV concernente la protezione degli animali nella macellazione · 11 pagine
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0.916.026.81 [allegato 11, appendice 6]) e l’adozione della suddetta modifica è quindi vincolante per la Svizzera. Nel capoverso 4 è necessario ora descrivere qualitativamente il momento minimo, dopo la sospensione, in cui può essere effettuato lo stordimento del pollame, invece di un’indicazione temporale come in precedenza. In questo modo si precisa quale deve essere l’obiettivo dell’intervallo tra sospensione e stordimento.
Articolo 20 e 21
Gli articoli 20 e 21 si applicano a tutte le aziende che macellano pesci e decapodi. Si può trattare, ad esempio, di aziende di detenzione di animali che allevano pesci e decapodi e poi li macellano, ma anche di ristoranti a cui questi animali vengono consegnati vivi.
Se i decapodi non consegnati in acqua non vengono macellati subito dopo l’arrivo in azienda, devono essere trasferiti in un vivaio (art. 20). Esso deve soddisfare i requisiti dell’OPAn, in particolare gli articoli 98–100. Anche il ricovero degli animali deve essere conforme ai requisiti dell’OPAn, in particolare all’articolo 21. Gli animali malati, feriti e deboli devono essere storditi e abbattuti immediatamente.
Articolo 22
L’articolo 22 corrisponde sostanzialmente all’articolo 9 dell’ordinanza vigente. Contrariamente all’articolo 7, si applica solo a quei macelli e a quelle aziende in cui vengono macellati pesci e decapodi. La formulazione relativa al collaudo tecnico e alla manutenzione dei dispositivi e impianti di stordimento viene riadattata rispetto al diritto vigente, in modo tale che il collaudo possa essere effettuato non solo dal fabbricante ma anche da un esperto. Il motivo di ciò è che in pratica il collaudo da parte del fabbricante in molti casi si è rivelato impraticabile, in quanto spesso la produzione avviene all’estero e la consegna ai dispositivi ai macelli è effettuata tramite un sistema di distribuzione nazionale.
Il capoverso 2 specifica l’obbligo, generalmente applicabile, per le aziende, di effettuare la manutenzione periodica degli impianti e degli apparecchi di stordimento ai sensi dell’articolo 7 in modo tale che l’intervallo tra due operazioni di manutenzione non superi i due anni e la manutenzione debba essere effettuata dal fabbricante o da un esperto.
Articolo 23
Gli obblighi di documentazione sono ripresi dagli articoli 17 capoverso 2 e 20 capoverso 3 del diritto vigente. In futuro si applicheranno anche alle aziende in cui vengono macellati pesci e decapodi.
Articolo 24
Poiché l’ordinanza è sottoposta a revisione totale, viene abrogata l’ordinanza concernente la protezione degli animali nella macellazione attualmente vigente.
Articolo 25
Sono previsti periodi transitori di due, cinque e dieci anni per le modifiche che richiedono adeguamenti strutturali nei macelli (cpv. 1, lett. a). Un periodo transitorio di un anno è previsto per l’obbligo di documentazione per lo stordimento dei suini con CO2 (cpv. 1 lett. b).
Per le persone che all’entrata in vigore della presente ordinanza dispongono già di un’autorizzazione per la macellazione di pesci si rinuncia all’esecuzione delle procedure di test per la messa in servizio degli impianti di stordimento per pesci e decapodi (cpv. 2). Per il rinnovo dell’autorizzazione devono essere eseguite le procedure di test.
Allegato 1 Stordimento con la pistola a proiettile captivo
I numeri e le lettere non menzionati sono ripresi senza modifiche dall’ordinanza vigente.
N. 1.3 e 1.6: i ratiti sono ora esclusi, in quanto devono essere storditi con dispositivi basati sul principio della carica esplosiva o ad aria compressa.
4/11 011.4/2019/00037 \ COO.2101.102.6.1026102 \ 000.00.02