Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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Il trattamento differente dei militari in ferma continuata e dei militari di truppa che prestano i propri giorni di servizio d’istruzione nella modalità «corso di ripetizione (CR)» finora non è mai stato messo in discussione. Nella perizia Schindler del 14 aprile 19997 (questa interpretazione giuridica è stata ripresa nel messaggio sull’esercito XXI8) e nella perizia Schweizer del 23 agosto 20109 questa disparità di trattamento è stata qualificata quale deroga ammessa al principio di milizia, a condizione che una gran parte dell’esercito funzioni secondo il modello ordinario di istruzione e di servizio (quota massima di militari in ferma continuata) e che per i militari in ferma continuata impiegati sussista nell’esercito una necessità dovuta alla funzione.
Istruzione e perfezionamento all’estero dei soldati sport in qualità di sportivi di punta
I soldati sport sono sportivi di punta che, adempiendo certi criteri, sono incorporati nello stato maggiore speciale sport (Centro di competenza sport dell’esercito) e in tale ambito hanno la possibilità di svilupparsi ulteriormente sotto il profilo sportivo. Sotto l’egida delle federazioni sportive nazionali responsabili, possono svolgere i loro servizi militari in particolare in campi d’allenamento e gare. Si tratta perlopiù di militari di milizia. Oltre al loro servizio militare obbligatorio (fino a 30 giorni l’anno), possono prestare servizio volontario per 100 giorni l’anno al massimo (servizio militare con soldo non computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione). A determinate condizioni restrittive possono farsi incorporare nello stato maggiore speciale sport anche allenatori, assistenti di soldati sport e funzionari sportivi.
Nel quadro dello svolgimento di attività della federazione, i soldati sport sono sottoposti (di fatto) alla responsabilità della rispettiva federazione sportiva nazionale. Sul posto non è presente alcun comandante militare. Tuttavia essi sottostanno alle prescrizioni militari. Nella prassi ciò può comportare la necessità di disciplinamenti speciali (ad es. guida in abiti civili di un autoveicolo, definizione di ciò che, nel quadro di un campo d’allenamento o di una gara svolti con atleti civili, deve essere considerato «tempo libero»). Si pongono questioni di responsabilità, ad esempio in relazione alla copertura da parte dell’assicurazione militare o all’assunzione del danno da parte della Confederazione (in particolare a un’eventuale rivalsa nei confronti dei militari interessati in quanto autori del danno).
Con la presente revisione il Consiglio federale viene autorizzato a emanare disposizioni derogatorie a livello di ordinanza ogniqualvolta i disciplinamenti della LM non siano adeguati a questo particolare genere di servizio militare. Ciò si applica in particolare agli ambiti dell’equipaggiamento e del materiale (art. 105 segg. LM) nonché della responsabilità (art. 135 segg. LM).
7 GAAC 65 (2001), n. 38, p. 445 segg.
8 FF 2002 768, qui 807
9 Rainer Schweizer, Gutachten zu den verfassungs- und völkerrechtlichen Anforderungen an die Verteidigungskompetenz der Armee und das zukünftige Leistungsprofil sowie zu ausgewählten Fragen der Militärdienstpflicht, San Gallo, 23 agosto 2010