Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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Per gli interessati, l’obbligo di prestare servizio militare dura dodici anni dal proscioglimento dall’esercito.
Vi è necessità di adeguamento anche per l’obbligo di prestare servizio militare dei sottufficiali superiori. Secondo il disciplinamento attualmente in vigore, l’età di proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare varia tra i 36 e i 50 anni. L’obbligo di prestare servizio militare è attualmente fissato a seconda dell’incorporazione a livello di unità, corpo di truppa, comando e Grande Unità. In virtù di questo disciplinamento, per i sottufficiali superiori emergono trattamenti in parte giuridicamente ineguali e in alcuni casi l’obbligo di prestare servizio d’istruzione non può essere adempiuto:
i sottufficiali superiori di pari grado hanno la stessa istruzione di base e lo stesso totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione, tuttavia il tempo per adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione varia fino a 14 anni. In alcuni casi un sergente maggiore capo al livello di Grande Unità adempie il totale obbligatorio dei propri giorni di servizio d’istruzione nel 30° anno d’età e successivamente continua a rimanere incorporato per 20 anni;
gli aiutanti di stato maggiore al livello di unità dovrebbero essere prosciolti a 36 anni dall’obbligo di prestare servizio militare, sebbene una proposta sia possibile sino al 36° anno d’età e occorra anche chiedersi se questi militari possano adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione;
gli aiutanti maggiori incorporati al livello di «comando» non hanno assolutamente la possibilità di diventare aiutanti capi, poiché sono prosciolti già in precedenza dall’obbligo di prestare servizio militare;
gli aiutanti capi al livello di «comando» potrebbero nel migliore dei casi prestare 2 anni di servizio, poiché la promozione è possibile al più presto durante il 40° anno d’età e il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare è previsto a 42 anni. Allo stato attuale delle cose, gli aiutanti capi non possono quindi adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.
In futuro i limiti d’età dei sottufficiali superiori si baseranno sul grado e soltanto parzialmente sull’incorporazione. In tal modo la maggior parte dei sergenti maggiori, sergenti maggiori capi, furieri e aiutanti sottufficiali saranno soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell’anno in cui compiono 36 anni, gli aiutanti di stato maggiore sino alla fine dell’anno in cui compiono 42 anni. Se sono incorporati nello stato maggiore di una Grande Unità, dove prestano meno giorni di servizio all’anno degli altri sottufficiali superiori nelle compagnie e nei battaglioni, rimarranno più a lungo soggetti all’obbligo di prestare servizio militare, ossia sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni. Aiutanti maggiori e aiutanti capi saranno sempre soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni.
Per finire, sarà adeguata la norma per la proroga volontaria dell’obbligo di prestare servizio militare. Oltre ai sottufficiali superiori, agli ufficiali di stato maggiore (maggiori, tenenti colonnelli, colonnelli) e agli specialisti, ora potranno prorogare la durata dell’obbligo di prestare servizio militare anche i tenenti, i primitenenti e i