Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Messa a disposizione di mezzi militari per attività civili e fuori del servizio in Svizzera
Le autorità civili e le organizzazioni private possono giungere ai limiti delle proprie possibilità nello svolgimento di attività civili o fuori del servizio, ad esempio nella messa in sicurezza di un pendio dopo un evento naturale o nei lavori del genio nell’ambito di manifestazioni. L’articolo 1 LM prevede per simili casi che l’esercito può fornire il proprio appoggio. Le prestazioni di appoggio e di aiuto possono essere fornite con personale (ossia militari) o mettendo a disposizione materiale e logistica.
I dettagli dell’appoggio sono disciplinati nel capitolo «Servizi d’istruzione delle formazioni» all’articolo 52 LM. In senso stretto, un appoggio militare sarebbe possibile soltanto con militari delle formazioni CR o militari in ferma continuata, ma non con reclute. In singoli casi, tuttavia, gli impieghi per l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio in Svizzera possono comportare un notevole beneficio in termini d’istruzione anche per le reclute (ad es. per la posa di ponti, la gestione di un posto di soccorso sanitario durante un evento pubblico). Il contenuto dell’attuale articolo 52 LM va pertanto spostato integralmente nell’articolo 48d LM, che si trova nel capitolo «Disposizioni generali» sull’istruzione dell’esercito.
Un’analisi delle prestazioni d’appoggio fornite ha evidenziato che alcuni eventi per parti delle truppe impiegate non presentavano alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari nell’ambito delle rispettive funzioni. La legge vigente prevede però questa condizione come premessa per fornire appoggio. Poiché gli eventi in questione sono perlopiù di importanza nazionale o internazionale e per motivi finanziari senza l’appoggio dell’esercito non potrebbero praticamente più essere organizzati, per questo tipo di prestazioni d’appoggio sarà prevista una deroga esplicita (cpv. 6). In futuro, prestazioni d’appoggio di questo tipo andranno tuttavia fornite con prudenza e in misura limitata.
4.1.3 Obbligo di prestare servizio militare
Limite d’età per l’obbligo di prestare servizio militare
Con l’USEs è stato adeguato il modello di istruzione e il modello di servizio. Per i militari di truppa e per i sottufficiali l’obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine del dodicesimo anno dopo la conclusione della scuola reclute e, in linea di massima, i militari possono assolvere la scuola reclute in modo flessibile al più presto dall’inizio dell’anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni. Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che, pur essendo state reclutate e giudicate idonee al servizio non hanno ancora assolto la scuola reclute alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni, vengono prosciolte dall’esercito conformemente all’articolo 49 capoverso 2 LM. Siccome con l’USEs la durata dell’obbligo di prestare servizio per i militari di truppa e i sottufficiali dura ora, in virtù dell’articolo 13 LM, fino alla fine del dodicesimo anno dopo la conclusione della scuola reclute, si è creata involontariamente una lacuna giuridica, poiché con questa nuova definizione la durata dell’obbligo di prestare servizio militare per le reclute non poteva più essere calcolata conformemente all’articolo 49 capoverso 2 LM. Tale lacuna deve essere colmata modificando l’articolo 13 della stessa legge.