Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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4.1.4 Impiego dell’esercito, servizio d’appoggio
Obblighi di Cantoni, Comuni e privati in caso di chiamata in servizio
d’appoggio
Nel sistema della prontezza differenziata i militari possono essere chiamati in servizio in un arco di tempo che va da poche ore a vari giorni. Nell’ordinanza del 22 novembre 201714 sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servizi attivi (OMob) sono state emanate le disposizioni d’esecuzione necessarie a tale scopo. Vi si stabiliscono la chiamata in servizio, vale a dire la convocazione concreta/individuale (comunicazione) per assolvere il servizio militare e i relativi obblighi di Cantoni, Comuni e privati per questi impieghi. Questi obblighi si fondano sull’articolo 79 capoverso 1 LM, secondo cui il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di picchetto e di mobilitazione. Poiché questo articolo si trova nel capitolo sul servizio attivo, tali obblighi valgono tuttavia soltanto per quest’ultimo. Questa lacuna sarà colmata con il nuovo articolo 72 LM.
Secondo la decisione della Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) del 4 maggio 2018 e una consultazione informale presso i Cantoni questi ultimi sono d’accordo che gli obblighi dei Cantoni e dei Comuni vigenti per il servizio attivo siano estesi anche al servizio d’appoggio.
Chiamata in servizio e assegnazione per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero
Negli anni scorsi formazioni militari hanno più volte partecipato a impieghi di aiuto in caso di catastrofe all’estero. A causa della situazione di emergenza che si presentava nelle regioni colpite, ad esempio nel caso degli incendi di boschi (Grecia, Israele, Portogallo, Italia settentrionale), la procedura per la chiamata in servizio e l’assegnazione disciplinata all’articolo 70 capoverso 1 LM (competenza del Consiglio federale sia in materia di chiamata in servizio sia per l’approvazione) ha reso necessarie decisioni del Consiglio federale mediante circolazione degli atti.
Nel 2017, il Consiglio federale ha incaricato il cancelliere della Confederazione di esaminare se l’attuale procedura di autorizzazione non potesse essere semplificata. La Cancelleria federale, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS hanno esaminato diverse varianti e proposto, d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia (UFG), una procedura semplificata. Per gli impieghi politicamente non problematici, mediante una competenza circoscritta delegata al DDPS (fino a 100 militari non armati e con successiva informazione al Consiglio federale), la nuova procedura permetterà in futuro di approvare più rapidamente e con maggiore flessibilità, su domanda del DFAE, impieghi di soccorso urgenti con piccoli distaccamenti di militari non armati. La procedura proposta è stata già integrata nella pertinente ordinanza d’esecuzione e ha già dato buone prove nella pratica.
14 RS 519.2