Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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Obblighi per prestazioni di servizio particolari
Secondo una sentenza recente del Tribunale militare di cassazione11, le convocazioni a una visita medica per una nuova valutazione dell’idoneità al servizio e le convocazioni all’audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone non vanno considerati come servizio d’istruzione. Se qualcuno non dà seguito a una tale convocazione, non può essere sanzionato in conformità con il Codice penale militare del 13 giugno 192712. Ciò comporta una disparità di trattamento dei militari che adempiono i propri doveri civici in modo preciso e coscienzioso. Sarà perciò creata una base legale affinché la partecipazione a una visita medica per un nuovo esame dell’idoneità al servizio e all’audizione personale nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone debba essere considerata come una convocazione ufficiale e possa essere trattata come tale sotto il profilo amministrativo. Si deve procedere ai relativi adeguamenti anche nel Codice penale militare.
Sostegno dei Cantoni per l’esecuzione degli arresti fuori del servizio
Secondo l’articolo 192 del Codice penale militare la responsabilità dell’esecuzione degli arresti fuori del servizio è dei Cantoni. Il completamento apportato a tale disposizione consentirà, ai Cantoni che dispongono di un numero troppo esiguo di mezzi adeguati per eseguire gli arresti, di assumere i propri compiti prima della prescrizione dell’esecuzione. Per farlo gli organi cantonali competenti dovranno inoltrare al capo dell’esercito una domanda di appoggio con mezzi dell’amministrazione militare o dell’esercito. Queste ultime forniranno appoggio in particolare mettendo a disposizione i loro locali di arresto negli edifici della Confederazione e garantendo l’assistenza agli arrestati grazie ai militari già presenti sul posto. Le prestazioni concrete fornite dall’amministrazione militare o dall’esercito e le relative modalità saranno definite in un accordo scritto sulle prestazioni. Le domande di appoggio potranno essere approvate solo qualora l’assistenza fornita non intralci i compiti dell’amministrazione militare o dell’esercito e non richieda personale o risorse materiali supplementari.
Esecuzione di provvedimenti istruttori da parte della polizia militare
Secondo le disposizioni in vigore contenute nella LM gli organi competenti per la sicurezza militare adempiono nell’ambito dell’esercito compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza. Tali compiti sono assunti dalla polizia militare, i cui organi sono tenuti a prestare assistenza alla giustizia militare e ai comandanti di truppa.
I diversi provvedimenti istruttori sono disciplinati in particolare nella procedura penale militare del 23 marzo 197913 (PPM), il cui articolo 62 stabilisce che i provvedimenti istruttori sono ordinati dal giudice istruttore e, dopo la chiusura dell’istruzione preparatoria, dal presidente del tribunale militare o del tribunale militare d’appello. La revisione di questa disposizione permetterà di sgravare la polizia civile nel suo ruolo di fornitrice di prestazioni a favore della giustizia militare. Consentirà inoltre al giudice istruttore competente di affidare compiti di polizia giudiziaria agli agenti della polizia militare.
11 Sentenza n. 884 del Tribunale militare di cassazione del 1° dicembre 2017
12 RS 321.0
13 RS 322.1