Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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Servizio informazioni militare in quanto parte della rete informativa integrata

Il compito del Servizio informazioni dell’esercito (SIEs) è di procurare ai decisori a tutti i livelli di condotta dell’esercito informazioni rilevanti per quest’ultimo. Secondo l’articolo 99 LM questa attività è incentrata sull’estero. Il SIEs si occupa quindi innanzitutto della valutazione della situazione strategico-militare, dello sviluppo delle forze armate estere e della situazione nelle zone d’impiego dove l’Esercito svizzero fornisce contributi al promovimento militare della pace. Vengono seguiti anche conflitti ed esercitazioni militari rilevanti all’estero.

In virtù delle attuali basi giuridiche al SIEs non è consentito adempiere questi compiti nell’ambito di impieghi di sicurezza sussidiari dell’esercito in Svizzera. Tuttavia, nel caso di un servizio d’appoggio in Svizzera l’esercito ha determinate necessità di acquisire informazioni e notizie, in particolare per la sua protezione. Le pertinenti attività del SIEs in occasione di questi impieghi si fondano sull’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza del 4 dicembre 200915 sul Servizio informazioni dell’esercito (O-SIEs): «In occasione di impieghi in servizio d’appoggio in Svizzera, il SIEs è parte della rete informativa integrata; questa è diretta dal SIC.»

Con il richiesto adeguamento della legge, la prassi che finora ha dato buoni risultati si fonderà su una base legale. Si tratta di garantire che l’esercito disponga delle informazioni necessarie all’adempimento del compito senza doverle acquisire autonomamente. A tale scopo si cerca lo scambio di informazioni con le autorità civili competenti. Questa prassi è già applicata per tutti gli impieghi dell’esercito nel servizio d’appoggio (ad esempio durante il World Economic Forum, WEF). In questo modo si soddisfa anche una richiesta delle autorità di vigilanza del SIEs. Il nuovo disciplinamento consentirà inoltre al Consiglio federale di regolare in modo più ampio le attività del SIEs in occasione di impieghi di sicurezza sussidiari in Svizzera. Sarebbero ipotizzabili ad esempio disposizioni integrative concernenti l’acquisizione di informazioni con sensori dell’esercito che avvenga soltanto a favore e su mandato delle autorità civili competenti.

4.1.5 Armamento di collaboratori civili

Fino a qualche anno fa la protezione delle opere militari (sorveglianza e servizio di guardia) era assunta da collaboratori civili dell’amministrazione militare dell’Aggruppamento Difesa (tra cui impiegati dell’Intendenza del materiale da guerra o impiegati della Direzione degli aerodromi militari) sulla base della legge federale del 23 giugno 195016 concernente la protezione delle opere militari, dell’ordinanza del 2 maggio 199017 concernente la protezione delle opere militari (art. 6 cpv. 2 lett. a e art. 7) e dell’ordinanza del 26 ottobre 199418 concernente i poteri di polizia dell’esercito.

15 RS 510.291

16 RS 510.518

17 RS 510.518.1

18 RS 510.32