Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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FABEC), l’introduzione della rotta libera per l’aviazione civile (Free Route Airspace), la definizione delle esigenze qualitative in materia di dati aeronautici e di informazioni aeronautiche per lo spazio aereo europeo uniforme o le disposizioni esecutive per la navigazione basata sulle prestazioni (Performance Based Navigation, PBN).

Poiché finora in Svizzera per l’aviazione militare non c’era alcuna organizzazione paragonabile all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), nel caso di occasionali problemi di interfaccia si riteneva che le autorità civili fossero responsabili anche del disciplinamento dell’aviazione militare. Si è però ignorato il fatto che l’aviazione militare è sostanzialmente esclusa dal campo d’applicazione delle prescrizioni civili sia nazionali, sia europee e internazionali. La convenzione del 7 dicembre 194419 relativa all’aviazione civile internazionale fa la distinzione tra aeromobili civili e aeromobili di Stato; di questi ultimi fanno parte, fra l’altro, gli aeromobili delle Forze armate. Con la convenzione, gli Stati contraenti s’impegnano a tenere debitamente conto della sicurezza della navigazione degli aeromobili civili quando emanano norme applicabili ai loro aeromobili di Stato. La LNA si esprime sull’aviazione militare unicamente in tre articoli. Le disposizioni della LNA si applicano agli aeromobili militari soltanto per quanto siano dichiarate applicabili dal Consiglio federale. Il legislatore voleva separare sin dall’inizio l’aviazione militare e l’aviazione civile. Dovrebbe tuttavia essere possibile applicare determinate prescrizioni civili anche agli aeromobili militari. Il legislatore ha delegato la concretizzazione di dette disposizioni al Consiglio federale, che però finora non ne ha fatto uso.

Nel complesso, le basi legali e la struttura organizzativa dell’aviazione militare non soddisfano più le necessità odierne. Ad aggravare questa situazione si aggiunge il fatto che in seno al DDPS varie unità organizzative sono interessate dai disciplinamenti nel settore dell’aviazione: le Forze aeree, che adempiono compiti nello spazio aereo e garantiscono la prontezza dei mezzi necessaria a tale scopo, lo Stato maggiore dell’esercito quale organo responsabile delle direttive per gli acquisti e i prolungamenti della durata di utilizzazione, la BLEs che, di norma, assieme a partner industriali, assicura la manutenzione degli aeromobili, e l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse), che valuta e acquista gli aeromobili o apporta adeguamenti tecnici agli aeromobili esistenti. La complessa ripartizione dei compiti in seno al DDPS rende difficile tutelare una posizione consolidata verso l’interno e l’esterno.

Di conseguenza, a livello sia nazionale sia internazionale, esiste la necessità di un’autorità dell’aviazione militare (MAA) indipendente e intersettoriale. Il 1° gennaio 2018 in seno allo Stato maggiore dell’esercito è stata perciò istituita un’organizzazione di progetto per una siffatta autorità. Essa deve garantire che le Forze aeree abbiano un accesso strutturato allo spazio aereo svizzero. Serve inoltre da interlocutrice nel contesto internazionale quando, ad esempio, velivoli militari esteri utilizzano lo spazio aereo svizzero per scopi di allenamento o velivoli militari svizzeri utilizzano spazi aerei esteri. Essa esamina i certificati di ammissione alla circolazione dei velivoli militari affinché possano utilizzare lo spazio aereo e stabili-

19 RS 0.748.0