Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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Secondo gli articoli 106 e 106a LM, la Confederazione è incaricata di fornire il materiale dell’esercito e di provvedere alla sua gestione e manutenzione. Non è mai stato in discussione che faccia parte della gestione anche la protezione durante l’immagazzinamento e la movimentazione nonché in occasione dei trasporti. Successivamente si sono aggiunti mezzi di condotta sensibili e infrastrutture della cui gestione e manutenzione si occupano parimenti collaboratori civili dell’amministrazione militare.
Considerata la minaccia generalmente accresciuta per le infrastrutture logistiche dell’esercito, le sole misure di protezione passive (locali chiusi a chiave, rafforzamento delle opere) non bastano più. Le risorse a disposizione della truppa, in particolare della polizia militare, non sono ormai più sufficienti a garantire che l’amministrazione militare adempia il suo compito di gestione e manutenzione di munizioni, esplosivi o impianti dell’infrastruttura di condotta.
La protezione di materiale e di mezzi di condotta e di impiego va quindi iscritta esplicitamente nella legge. Ai collaboratori civili ai quali sono affidati compiti specifici nella gestione e nella manutenzione di munizioni, esplosivi, mezzi di condotta e infrastrutture di condotta sensibili, devono essere offerti i mezzi e le competenze necessari, non soltanto per proteggere se stessi e terzi minacciati direttamente, ma anche per assicurare l’adempimento del compito, sempre che siano interessati beni giuridici di terzi altrimenti degni di protezione.
L’amministrazione militare garantirà un reclutamento e un’istruzione orientati al compito e all’impiego dei collaboratori. Collaboratori scelti, reclutati e istruiti specificamente assumeranno questi compiti di protezione – oltre ai loro compiti principali. Si tratta quindi di principio di un aggiornamento del vigente disciplinamento legale in considerazione delle esigenze in materia di sicurezza nel settore della logistica e della condotta; ciò in particolare anche tenendo conto che fino a qualche anno fa la protezione del materiale dell’esercito e delle infrastrutture era garantita anche da collaboratori civili.
4.1.6 Autorità dell’aviazione militare in quanto parte dell’amministrazione militare
Nel recente passato l’aviazione civile europea è stata caratterizzata dal continuo incremento della densità normativa. In particolare le numerose prescrizioni dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA; European Aviation Safety Agency, EASA) fanno sì che l’onere amministrativo cresca costantemente e che debbano essere considerate in misura sempre maggiore esigenze formali. Le relative regolamentazioni si focalizzano esclusivamente sulla sicurezza e sulla redditività nell’aviazione civile. Prendono invece poco o non prendono affatto in considerazione le esigenze specifiche dell’aviazione militare. Poiché gli aeromobili civili e quelli militari utilizzano il medesimo spazio aereo, i disciplinamenti nell’aviazione civile nazionale e internazionale hanno un effetto sempre più marcato anche sull’aviazione militare. Negli ultimi anni le Forze aeree sono state perciò più volte confrontate a sviluppi nell’aviazione civile, ad esempio l’istituzione del blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale (Functional Airspace Block Europe Central,