Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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sce le esigenze che devono essere considerate in occasione dell’acquisto di sistemi militari.

Quale rappresentante nazionale dell’aviazione militare in tutti gli aspetti regolatori e organizzazione indipendente per il disciplinamento e la vigilanza dell’aviazione militare, in stretta collaborazione con l’UFAC l’Autorità dell’aviazione militare garantirà le condizioni generali per uno sviluppo sicuro e sostenibile dell’aviazione in Svizzera ‒ l’UFAC per l’aviazione civile, l’Autorità dell’aviazione militare per quella militare. Si tratta di fissare le condizioni generali affinché le Forze aeree possano garantire la loro capacità operativa con il miglior grado possibile di sicurezza. Nel suo ambito di responsabilità l’Autorità dell’aviazione militare tutelerà inoltre gli interessi dell’aviazione militare svizzera nel contesto nazionale e internazionale.

La prevista revisione parziale della LNA creerà le basi legali necessarie per definire i compiti di UFAC e MAA. L’organizzazione della MAA e i suoi compiti saranno stabiliti in maniera esaustiva nella legislazione militare a livello di ordinanza.

4.1.7 Diritti e obblighi dei militari

I previsti adeguamenti nei diritti e negli obblighi dei militari non sono direttamente connessi con l’attuazione dell’USEs. Si tratta piuttosto di completare e precisare le basi giuridiche.

Posta da campo e franchigia di porto in quanto parte del sostentamento

Su mandato del DDPS, la Direzione della posta da campo è responsabile del servizio postale dell’esercito in tutte le situazioni. In quanto unità organizzativa de La Posta Svizzera SA, oggi la Direzione della posta da campo è parte integrante della posta civile e, contemporaneamente, è attribuita per collaborazione sotto il profilo civile/militare alla Base logistica dell’esercito.

Con gli adeguamenti proposti dell’articolo 29 LM si intende creare una base legale sufficiente per la posta da campo dell’esercito. Sarà segnatamente disciplinata a livello di legge la franchigia di porto per i militari, che finora si trovava soltanto nelle ordinanze.

Sanità militare

La sanità militare è una parte integrante del sistema sanitario svizzero. Essa comprende prestazioni mediche, farmaceutiche e sanitarie. L’esercito le fornisce sotto la responsabilità della Confederazione a favore delle persone soggette all’obbligo di leva, dei militari e di terzi designati. A questi ultimi appartengono, ad esempio, i servizi dell’Amministrazione federale (prestazioni fornite dalla Farmacia dell’esercito), gli impiegati dell’amministrazione militare (contributi per la sicurezza sul lavoro, vaccinazioni) o i pazienti civili che nell’impiego vengono trattati nell’ambito del servizio sanitario coordinato (SSC).

Sebbene sia del tutto incontestato che l’esercito fornisca queste prestazioni e che i militari abbiano diritto all’assistenza medica, finora mancava a tal fine una base giuridica a livello di legge. La sfida consiste innanzitutto nella struttura federale del