Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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sistema sanitario svizzero. Per il disciplinamento della fornitura di prestazioni mediche e farmaceutiche civili e dell’ottenimento di prestazioni sono di principio competenti i Cantoni; le relative competenze sono disciplinate nella legislazione sanitaria cantonale. A livello superiore, la Confederazione è competente soltanto per l’assicurazione malattie obbligatoria, per la lotta contro le malattie trasmissibili, per la medicina riproduttiva e dei trapianti nonché per la regolamentazione delle professioni mediche e dei medicamenti. Il fatto che per la sanità militare manchi tuttora un disciplinamento legale analogo alle leggi cantonali sulla sanità porta a incertezze del diritto. Ciò in particolare nella collaborazione con le istituzioni sanitarie civili. È disciplinata a livello cantonale, ad esempio, la vigilanza sull’esercizio delle professioni in ambito sanitario o la distribuzione di agenti terapeutici da parte di specialisti. Parimenti, vi sono regole differenti a seconda del Cantone nei diritti e negli obblighi dei pazienti, ad esempio riguardo alla consegna della documentazione sui trattamenti o al consenso a trattamenti.

Questa lacuna nella legislazione sarà colmata inserendo la sanità militare nella legge militare (art. 34a LM). In questo modo si disciplina in modo uniforme a livello svizzero la sanità per l’esercito. Nella legge militare si stabilisce il principio che le prestazioni nella sanità militare sono fornite sotto la responsabilità della Confederazione. I dettagli sulla fornitura e sull’ottenimento di prestazioni saranno in seguito disciplinati sotto forma di disposizioni esecutive in un’ordinanza del Consiglio federale subordinata. In tale sede si tratterà anche di disciplinare la collaborazione con la sanità civile. Vi è necessità di adeguamento specialmente nel settore dell’esercizio della professione degli operatori sanitari (medici, personale curante) nell’esercito, nell’autorizzazione alla distribuzione di medicamenti e stupefacenti, nella fornitura di prestazioni in cooperazione con la sanità civile in tutte le situazioni e nello scambio di informazioni attraverso l’intera catena di trattamento.

La legge del 28 settembre 201220 sulle epidemie (LEp) disciplina le responsabilità e le competenze nell’ambito della lotta alle malattie trasmissibili nella popolazione civile. Per quanto riguarda l’esercito, attualmente questa tematica è disciplinata nell’ordinanza del 25 ottobre 195521 concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie. Tale ordinanza si fonda sull’articolo 35 LM, il quale tuttavia, nella versione attuale, non è armonizzato con la LEp nella misura auspicata per quanto riguarda le competenze e le misure. In particolare, la LEp non disciplina come tale legge debba essere recepita nell’esercito. Con la modifica dell’articolo 35 capoverso 1 LM si crea una nuova base legale per disciplinare le competenze e le misure per la lotta, armonizzata con la LEp, alle malattie trasmissibili dell’uomo nell’esercito. L’ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell’esercito contro le epidemie e le epizoozie sarà di conseguenza sottoposta a revisione.

Oltre al disciplinamento della sanità militare nella legge militare, saranno anche colmate lacune nella legislazione quanto alla protezione dei dati nella gestione di informazioni mediche. A tal fine occorrerà adeguare vari articoli della legge federale del 3 ottobre 200822 sui sistemi d’informazione militari (LSIM). Si tratta di discipli-

20 RS 818.101

21 RS 510.35

22 RS 510.91