Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine
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nare lo scambio di informazioni tra i servizi competenti della sanità militare e della sanità civile. Il nuovo disciplinamento consentirà di valutare e assistere correntemente con la stessa elevata qualità i pazienti nel settore militare e in quello civile attraverso l’intera catena di trattamento. Se i pazienti sono sotto la responsabilità della sanità militare, le prestazioni mediche possono essere fornite in sicurezza tanto nella sanità militare quanto nella sanità civile grazie a un’informazione reciproca adeguata ai tempi.
4.2 Coordinamento di compiti e finanze
Tra le modifiche proposte e gli oneri risultanti vi è un rapporto sostenibile ed equilibrato. Le nuove disposizioni possono essere attuate nelle strutture esistenti e nell’ambito dei crediti stanziati.
4.3 Attuazione
Le misure previste saranno poste in vigore il 1° gennaio 2023, fatta salva l’approvazione da parte delle Camere federali.
I presenti avamprogetti devono essere concretizzati con l’adozione di disposizioni d’esecuzione a livello di ordinanza. Gli indirizzi di contenuto risultano dalle modifiche proposte e dal rapporto esplicativo. Il Consiglio federale e il DDPS elaboreranno in anticipo e tempestivamente le necessarie disposizioni d’esecuzione in vista dell’entrata in vigore degli atti normativi, prevista per il 1° gennaio 2023, e le porranno in vigore alla stessa data.
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Legge militare
Art. 13 cpv. 1 lett. abis
I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute vanno prosciolti dall’esercito secondo l’articolo 49 capoverso 2. Anche con il proscioglimento dall’esercito essi continuano a rimanere soggetti all’obbligo di prestare servizio militare, all’obbligo di notificazione di cui agli articoli 25 e 27 nonché all’obbligo di pagare la tassa d’esenzione. Per queste persone l’obbligo di prestare servizio militare sussiste sino alla fine del dodicesimo anno dopo il proscioglimento dall’esercito. Con questo disciplinamento si intende procedere a un adeguamento riguardo ai limiti d’età per l’obbligo di notificazione e per l’obbligo di pagare la tassa d’esenzione.