Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 49 pagine

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aeromobili militari vengono definiti nel caso specifico e il rispetto di tali condizioni viene controllato. Gli aeromobili militari, fabbricati sulla base del prototipo approvato, ottengono un certificato di aeronavigabilità in seguito a un esame ufficiale (come nel caso della licenza di circolazione rilasciata per i veicoli stradali) dopo il quale vengono ammessi alla circolazione. In questi certificati, o nei loro allegati, possono essere fissati oneri, condizioni e restrizioni. Come nell’aviazione civile, per poter mantenere l’aeronavigabilità tutte le attività ivi connesse vengono svolte in un ambiente controllato: a questo scopo, le ditte che si occupano dello sviluppo, della fabbricazione e della manutenzione degli apparecchi e le organizzazioni preposte al mantenimento dell’aeronavigabilità che forniscono servizi a favore dell’aviazione militare svizzera sono sottoposte a vigilanza. Per quanto utile, queste attività vengono svolte in collaborazione con l’UFAC o con le autorità aeronautiche estere.

L’infrastruttura dell’aviazione militare fornisce un contributo essenziale alla sicurezza. Di conseguenza, come per l’aviazione civile, vengono emanate disposizioni sulla costruzione e l’esercizio di aerodromi militari, piazze di atterraggio provvisorie (piazze di atterraggio utilizzate soltanto per un tempo limitato, quali ubicazioni provvisorie per elicotteri, ex aerodromi militari o tratti autostradali), piazze di tiro dell’aviazione e impianti della sicurezza aerea, il cui rispetto è sottoposto a vigilanza. Per l’uso civile degli aerodromi militari si applica l’ordinanza del 23 novembre 199439 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA).

Lett. b: le esigenze specifiche dell’aviazione militare (ad es. velocità massime, quote minime di volo ecc.) presuppongono che il Consiglio federale emani prescrizioni per il servizio di volo militare e per quello di armasuisse.

Lett. c: la gestione della sicurezza (Safety Management) comprende l’insieme delle misure e dei processi di natura organizzativa – incluse la necessaria struttura organizzativa, le responsabilità, le direttive e le procedure – che servono a identificare, valutare e ridurre i rischi per la sicurezza (Safety Risk). L’obiettivo della gestione della sicurezza consiste nell’evitare il ferimento di persone o la perdita di vite umane nonché nell’evitare danni materiali e all’ambiente.

5.1.5 Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale

Art. 59 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva e lett. e

L’UFG gestisce il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA, che contiene dati sulle sentenze penali e i procedimenti penali pendenti. Questa banca dati rimarrà in funzione nella sua forma attuale presumibilmente fino all’inizio del 2023 e in seguito sarà sostituita da una nuova struttura globale. Per tale data entreranno in vigore anche le nuove basi legali nel settore del casellario giudiziale (cfr. LCaGi40). Una modifica dell’attuale banca dati del casellario giudiziale prima del 2023 comporterebbe costi elevati e ritarderebbe la messa in esercizio di NewVOSTRA. Per questo

39 RS 748.131.1

40 FF 2016 4315