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Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine
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Legge federale Avamprogetto sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti, LBI)
Modifica del [data]
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]1,
decreta:
I
La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue:
Titolo
Legge federale
sui brevetti, modelli d’utilità e certificati protettivi complementari
(Legge sui brevetti, LBI)
Titolo prima dell’art. 1
Titolo primo: Brevetti
Capitolo 1: Disposizioni generali Capo primo: Condizioni richieste per l’ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto
Art. 1 cpv. 1
1Si rilasciano brevetti per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.
Art. 4
Durante la procedura davanti all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto il depositante.
Art. 5 cpv. 1–3
1Il depositante deve designare, per scritto, l’inventore all’IPI.
2La persona designata dal depositante è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto, nonché nel fascicolo del brevetto.
3Il capoverso 2 è applicabile per analogia quando un terzo produce una sentenza esecutiva, la quale accerti che l’inventore è lui e non la persona designata dal depositante.
Art. 6 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)
1La menzione prevista nell’articolo 5 capoverso 2 è omessa se l’inventore designato dal depositante vi rinuncia.
Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva
Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d’utilità anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché:
Art. 7b lett. a e b
Se l’invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se essa risulta direttamente o indirettamente:
a. da un abuso evidente a svantaggio del depositante o del suo dante causa; oppure
1FF 20XX
2 RS 232.14
2020–...