Progetto

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

[QR Code]

[Signature]

Legge federale Avamprogetto sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti, LBI)

Modifica del [data]

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]1,

decreta:

I

La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue:

Titolo

Legge federale

sui brevetti, modelli d’utilità e certificati protettivi complementari

(Legge sui brevetti, LBI)

Titolo prima dell’art. 1

Titolo primo: Brevetti

Capitolo 1: Disposizioni generali Capo primo: Condizioni richieste per l’ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto

Art. 1 cpv. 1

1Si rilasciano brevetti per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.

Art. 4

Durante la procedura davanti all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto il depositante.

Art. 5 cpv. 1–3

1Il depositante deve designare, per scritto, l’inventore all’IPI.

2La persona designata dal depositante è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto, nonché nel fascicolo del brevetto.

3Il capoverso 2 è applicabile per analogia quando un terzo produce una sentenza esecutiva, la quale accerti che l’inventore è lui e non la persona designata dal depositante.

Art. 6 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)

1La menzione prevista nell’articolo 5 capoverso 2 è omessa se l’inventore designato dal depositante vi rinuncia.

Art. 7 cpv. 3, frase introduttiva

Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d’utilità anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché:

Art. 7b lett. a e b

Se l’invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se essa risulta direttamente o indirettamente:

a. da un abuso evidente a svantaggio del depositante o del suo dante causa; oppure

1FF 20XX

2 RS 232.14

2020–...