Progetto

Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

[Legge sui brevetti] RU 20XX

Art. 93

1Chiunque può, dopo la pubblicazione della registrazione del modello d’utilità, presentare all’IPI una domanda di cancellazione del A. Cancellazione

modello d’utilità rilasciato.

2La domanda di cancellazione può vertere soltanto sul fatto che:

a. l’oggetto del modello d’utilità è escluso dalla protezione secondo l’articolo 87; oppure

b. l’invenzione non è esposta nel fascicolo del modello d’utilità in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; oppure

a. l’oggetto del modello d’utilità si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto o di modello d’utilità nella versione che ha determinato la data di deposito.

3Nel quadro dell’esame della domanda di cancellazione, l’IPI può esaminare anche motivi di cancellazione che non sono stati fatti valere dal richiedente.

4L’IPI cancella il modello d’utilità se la domanda di cancellazione è ammessa e contro il modello d’utilità è stato fatto valere un motivo di cancellazione o mantiene il modello d’utilità modificandone la portata se sono soddisfatte le condizioni legali.

5Se la domanda di cancellazione è ritirata l’IPI può portare avanti la procedura.

Art. 94

B. Modifica1

del modello La modifica delle rivendicazioni del modello d’utilità, della descrizione e dei disegni è ammessa solo se è resa necessaria da un motivo d’utilità di cancellazione ai sensi dell’articolo 93.

2Il modello d’utilità non può essere modificato al punto da:

a. estenderne l’oggetto oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito; oppure

b. estenderne il campo d’applicazione materiale.

Art. 95

C. Spese1

ripetibili Ogni parte si fa carico delle spese cagionate.

2L’IPI può, per motivi di equità, definire una ripartizione delle spese diversa nella decisione sulla cancellazione.

Art. 96

D. Procedura1

Il Consiglio federale disciplina i particolari della procedura.

2Può prevedere che sia utilizzata la lingua inglese, se le parti vi acconsentono. La decisione e le disposizioni procedurali sono redatte in ogni caso in una lingua ufficiale svizzera.

Capitolo 5: Registro dei modelli d’utilità, pubblicazione e fascicolo del modello d’utilità

Art. 97

A. Registro dei1

modelli d’utilità L’IPI rilascia il modello d’utilità iscrivendolo nel registro dei modelli d’utilità.

2Il Consiglio federale decide quali indicazioni devono essere iscritte nel registro dei modelli d’utilità.

Art. 98

B. Procedura,1

registro, Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei modelli d’utilità, la loro iscrizione nel registro dei modelli d’utilità nonché pubblicazioni le pubblicazioni dell’IPI.

2Se il modello d’utilità è pubblicato in inglese, il titolo dell’invenzione e l’estratto sono tradotti in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 99

C. Fascicolo del 1

modello d’utilità L’IPI emette un fascicolo per ogni modello d’utilità rilasciato.

2Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l’estratto, gli eventuali disegni, come anche le indicazioni contenute nel registro secondo l’articolo 97 capoverso 2.

Capitolo 6: Tasse

Art. 100

Per ottenere o mantenere in vigore un modello d’utilità e affinché particolari domande siano trattate, devono essere pagate le tasse previste nell’ordinanza.

Capitolo 7: Nullità

Art. 101

1Le cause di nullità secondo l’articolo 26 si applicano per analogia ai modelli d’utilità.