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Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine
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[Legge sui brevetti] RU 20XX
Titolo prima dell’art. 130
Capitolo 6: Rogatorie dell’Ufficio europeo dei brevetti
Titolo prima dell’art. 131
Titolo quarto: Domande internazionali di brevetto
Capitolo primo: Diritto applicabile
Art. 131, titolo, nonché cpv. 1–3
Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 132
Capitolo 2: Domande depositate in Svizzera
Art. 132
Concerne soltanto il testo francese
Art. 133 cpv. 1 e 2
Concerne soltanto il testo francese
Titolo prima dell’art. 134
Capitolo 6: Domande che designano la Svizzera; ufficio eletto
Art. 134
Concerne soltanto il testo francese
Art. 135
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 135a
1La pubblicazione di una domanda internazionale secondo l’articolo 135 in una lingua ufficiale svizzera o in inglese effettuata con-II. Pubblicazione
formemente all’articolo 21 del Trattato di cooperazione5 sostituisce la pubblicazione della domanda di brevetto svizzero.
2Se la domanda internazionale è pubblicata in una lingua che non è menzionata all’articolo 1, è necessario presentare all’IPI una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. L’IPI pubblica la traduzione.
3Il rapporto di ricerca internazionale elaborato per una domanda internazionale o la dichiarazione che lo sostituisce secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera a del Trattato di cooperazione e la loro pubblicazione internazionale conformemente all’articolo 21 del Trattato di cooperazione sostituiscono il rapporto di cui all’articolo 57a o la dichiarazione secondo il disciplinamento che il Consiglio federale emana in virtù dell’articolo 57a capoverso 4.
Art. 136, titolo marginale
III. Diritto di
priorità
Art. 137
IV. Protezione
provvisoria L’articolo 111 della presente legge è applicabile per analogia alle domande internazionali pubblicate secondo l’articolo 21 del Trattato di cooperazione6, per le quali l’IPI funge da ufficio designato.
Art. 138 lett. d
C. Condizioni
formali Il depositante, entro 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell’IPI a:
d. presentare una traduzione secondo l’articolo 135a capoverso 2, se la domanda internazionale non è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
Art. 139
F. Rapporto1
complementare L’IPI elabora un rapporto complementare sullo stato della tecnica per ogni domanda internazionale secondo l’articolo 135.
sullo stato della2
tecnica L’IPI può rinunciare a elaborare un rapporto complementare.