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Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine

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[Legge sui brevetti] RU 20XX

Titolo prima dell’art. 130

Capitolo 6: Rogatorie dell’Ufficio europeo dei brevetti

Titolo prima dell’art. 131

Titolo quarto: Domande internazionali di brevetto

Capitolo primo: Diritto applicabile

Art. 131, titolo, nonché cpv. 1–3

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell’art. 132

Capitolo 2: Domande depositate in Svizzera

Art. 132

Concerne soltanto il testo francese

Art. 133 cpv. 1 e 2

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell’art. 134

Capitolo 6: Domande che designano la Svizzera; ufficio eletto

Art. 134

Concerne soltanto il testo francese

Art. 135

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 135a

1La pubblicazione di una domanda internazionale secondo l’articolo 135 in una lingua ufficiale svizzera o in inglese effettuata con-II. Pubblicazione

formemente all’articolo 21 del Trattato di cooperazione5 sostituisce la pubblicazione della domanda di brevetto svizzero.

2Se la domanda internazionale è pubblicata in una lingua che non è menzionata all’articolo 1, è necessario presentare all’IPI una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. L’IPI pubblica la traduzione.

3Il rapporto di ricerca internazionale elaborato per una domanda internazionale o la dichiarazione che lo sostituisce secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera a del Trattato di cooperazione e la loro pubblicazione internazionale conformemente all’articolo 21 del Trattato di cooperazione sostituiscono il rapporto di cui all’articolo 57a o la dichiarazione secondo il disciplinamento che il Consiglio federale emana in virtù dell’articolo 57a capoverso 4.

Art. 136, titolo marginale

III. Diritto di

priorità

Art. 137

IV. Protezione

provvisoria L’articolo 111 della presente legge è applicabile per analogia alle domande internazionali pubblicate secondo l’articolo 21 del Trattato di cooperazione6, per le quali l’IPI funge da ufficio designato.

Art. 138 lett. d

C. Condizioni

formali Il depositante, entro 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell’IPI a:

d. presentare una traduzione secondo l’articolo 135a capoverso 2, se la domanda internazionale non è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 139

F. Rapporto1

complementare L’IPI elabora un rapporto complementare sullo stato della tecnica per ogni domanda internazionale secondo l’articolo 135.

sullo stato della2

tecnica L’IPI può rinunciare a elaborare un rapporto complementare.

5 RS 0.232.141.1

6 RS 0.232.141.1