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Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine

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[Legge sui brevetti] RU 20XX

Art. 34 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo tedesco)

1Il depositante o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utilizzare l’invenzione (concessione di licenze).

Art. 35 cpv. 1 e 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 46a cpv. 1, 2, secondo periodo (concerne soltanto il testo tedesco) e 4 lett. d (concerne soltanto il testo tedesco)

1Il depositante o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o prescritto dall’IPI può chiedere a quest’ultimo il proseguimento della procedura.

Art. 47 cpv. 1

1Il depositante o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge o dall’ordinanza oppure prescritto dall’IPI è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore.

Art. 48 cpv. 1 lett. b (concerne soltanto il testo tedesco) e 3 (concerne soltanto il testo francese)

Titolo prima dell’art. 49

Capitolo 2: Rilascio del brevetto Capo primo: La domanda di brevetto

Art. 49 cpv. 1 e 2, frase introduttiva

1Chi vuole ottenere un brevetto deve depositare una domanda presso l’IPI.

2La domanda consta di:

Art. 49a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, nonché 2

1La domanda deve contenere indicazioni sulla fonte:

a. delle risorse genetiche alle quali l’inventore o il depositante ha avuto accesso, sempre che l’invenzione si fondi direttamente su tali risorse;

b. del sapere tradizionale di comunità indigene o locali sulle risorse genetiche alle quali l’inventore o il depositante ha avuto accesso, sempre che l’invenzione si fondi direttamente su tale sapere.

2Se la fonte non è nota né all’inventore né al depositante, quest’ultimo lo deve confermare per scritto.

Art. 50 cpv. 1

1L’invenzione deve essere spiegata, nella domanda, in modo che possa essere attuata da persona esperta.

Art. 50a cpv. 3

3L’invenzione è considerata spiegata ai sensi dell’articolo 50 soltanto se il campione del materiale biologico è stato depositato, al più tardi alla data di deposito della domanda, presso un centro di deposito riconosciuto e la domanda, nella sua formulazione originaria, contiene indicazioni sul materiale biologico e il rinvio al deposito.

Art. 51 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 52 cpv. 1 frase introduttiva

Concerne soltanto il testo francese

Art. 56 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo francese) e b, nonché 2 (concerne soltanto il testo francese) e 3

1È considerato data di deposito il giorno in cui è stato depositato l’ultimo dei seguenti elementi:

b. indicazioni in base alle quali è possibile accertare l’identità del depositante;

3Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare la lingua nella quale gli elementi di cui al capoverso 1 vanno depositati, la data di deposito e la pubblicazione, qualora una parte mancante della descrizione o un disegno mancante sia depositato successivamente, nonché la sostituzione della descrizione e dei disegni mediante il rinvio a una domanda depositata anteriormente.

Art. 57, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, b (concerne soltanto i testi

tedesco e francese) e c

1Una domanda risultante dalla divisione di una domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore:

c. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda anteriore nella versione che ha determinato la data di deposito.