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Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine

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[Legge sui brevetti] LF RU 20XX

b. dal fatto che il depositante o il suo dante causa abbia esposto l’invenzione in un’esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 novembre 19833 concernente le esposizioni internazionali, e se il depositante l’ha dichiarato all’atto del deposito ed ha fornito in tempo utile i sufficienti documenti a sostegno.

Art. 12 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 13 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco)

Art. 16

Depositanti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi), se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

Art. 17 cpv. 1, 1bise 1ter(concerne soltanto il testo francese)

1Se l’invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d’utilità o di certificato d’inventore effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi2 o all’Accordo del 15 aprile 19943 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio), secondo l’articolo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Questo diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro dodici mesi a decorrere dal primo deposito.4

1bisÈ parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi il primo deposito fatto in uno Stato che non ne fa parte ma accorda la reciprocità alla Svizzera.5

Art. 19 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 20a cpv. 2

2È invece ammesso ottenere, per la medesima invenzione, un brevetto e un modello d’utilità con la stessa data di deposito o di priorità.

Art. 24 cpv. 1 lett. a, b (concerne soltanto il testo francese) e c

1Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all’IPI:

c. di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in questo caso, l’oggetto del brevetto modificato non può estendersi oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito e non può estendere il campo d’applicazione del brevetto.

Art. 25

Abrogato

Art. 26 cpv. 1 lett. c (concerne soltanto i testi tedesco e francese)e cbis, nonché 2 (concerne soltanto il testo francese)

1Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se:

cbis.il campo d’applicazione materiale del brevetto è stato esteso; oppure

Art. 27 cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo francese)

3Abrogato

Art. 29 cpv. 1 e 3 (concerne soltanto il testo francese)

1Quando la domanda di brevetto è stata depositata da un depositante che, secondo l’articolo 3, non aveva diritto al rilascio del brevetto, l’avente diritto può chiedere la cessione della domanda di brevetto oppure, se il brevetto è già stato rilasciato, chiedere la cessione del brevetto o promuovere l’azione per nullità.

Art. 30 cpv. 1 (concerne soltanto i testi tedesco e francese), 2 e 3

2Il convenuto può domandare, per le rivendicazioni eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali avranno come data di deposito quella del brevetto iniziale.

3Una volta iscritta la cessione parziale nel registro dei brevetti, l’IPI assegna al convenuto un termine per domandare la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il termine, la domanda non può più essere accolta.

Art. 33 cpv. 2bis

Concerne soltanto il testo tedesco

3 RS 0.945.11

4 RS 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04