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Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine

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[Legge sui brevetti] LF RU 20XX

Art. 86 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell’art. 87

Titolo secondo: Modelli d’utilità

Capitolo primo: Disposizioni generali

Art. 87

A. Definizione1

Si rilasciano modelli d’utilità per le invenzioni nuove utilizzabili industrialmente.

2Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 cpv. 2) non è proteggibile con un modello d’utilità.

3Non sono proteggibili con un modello d’utilità:

a. le invenzioni secondo gli articoli 1a, 1b e 2;

b. le sostanze e miscele chimiche e la loro utilizzazione;

c. le invenzioni biotecnologiche;

d. i procedimenti, l’applicazione di un procedimento o l’utilizzazione del prodotto come tale.

4I modelli d’utilità sono rilasciati senza garanzia dello Stato.

Art. 88

B. Divulgazioni 1

non opponibili Se l’invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulgazione non è compresa nello stato della tecnica se:

a. essa risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente a svantaggio del depositante del suo dante causa; oppure

b. essa è direttamente o indirettamente riconducibile al depositante o al suo dante causa.

2In caso di contestazione, l’onere della prova incombe al depositante o al titolare.

Art. 89

C. Durata

massima Il modello d’utilità dura al massimo fino allo spirare di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di modello d’utilità.

Capitolo 2: Modifica degli atti tecnici e oggetto dell’esame

Art. 90

A. Modifica1

degli atti tecnici Fino alla decisione sulla registrazione di un modello d’utilità, il depositante può modificare gli atti tecnici.

2Gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale da estendere l’oggetto della domanda modificata oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito.

Art. 91

A. Oggetto1

dell’esame L’IPI respinge la domanda, se l’oggetto della stessa è escluso dalla protezione secondo l’articolo 87 capoverso 3.

2L’IPI respinge la domanda, se la stessa non soddisfa manifestamente le condizioni di cui all’articolo 87 capoversi 1 e 2.

3Il depositante e chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l’articolo 65 può chiedere, pagando una tassa, che l’IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica.

Capitolo 3: Scissione

Art. 92

1Per una domanda di modello d’utilità successiva per la stessa invenzione il depositante può rivendicare la data del deposito della sua domanda di brevetto anteriore.

2Possono essere considerate domande di brevetto anteriori secondo il capoverso 1

a. le domande di brevetto svizzero;

b. le domande di brevetto europeo e le domande di brevetto internazionale che esplicano i loro effetti in Svizzera.

3La domanda di modello d’utilità successiva può essere presentata fintanto che la domanda di brevetto anteriore è ancora pendente, al più tardi però alla fine del decimo anno a partire dalla data di deposito della domanda di brevetto.

4Una domanda di modello d’utilità successiva con rivendicazione della data di deposito della domanda di brevetto anteriore è valida unicamente nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito.

5Un diritto di priorità rivendicato per la domanda di brevetto resta valido per la domanda di modello d’utilità.

Capitolo 4: Cancellazione e modifica del modello d’utilità; spese ripetibili e procedura