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Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine

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[Legge sui brevetti] RU 20XX

Art. 59e

II. Indennità di1

parte Ogni parte si fa carico delle spese cagionate.

2L’IPI può, per motivi di equità, definire una ripartizione delle spese diversa nella decisione sull’opposizione.

Art. 59f

III. Procedura1

Il Consiglio federale disciplina i particolari della procedura.

2Può prevedere che sia utilizzata la lingua inglese, se le parti vi acconsentono. La decisione e le disposizioni procedurali sono redatte in ogni caso in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 60

A. Registro dei1

brevetti L’IPI rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti.

2Il Consiglio federale specifica le indicazioni da iscrivere per i brevetti rilasciati.

3Nel registro dei brevetti sono inoltre iscritte tutte le modificazioni nell’esistenza del brevetto o nel diritto al brevetto.

4Se il brevetto è pubblicato in lingua inglese, il titolo dell’invenzione e l’estratto sono tradotti in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 61, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco), b e d

1L’IPI pubblica:

b. l’iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti e le indicazioni iscritte secondo l’articolo 60 capoverso 2;

d. le modificazioni nell’esistenza del brevetto e nel diritto al brevetto iscritte nel registro.

Art. 63 cpv. 2

2Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l’estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni iscritte secondo l’articolo 60 capoverso 2.

Art. 64

Abrogato

Art 65 cpv. 1, primo periodo (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 2

2Il Consiglio federale definisce i casi in cui la consultazione del fascicolo degli atti è concessa prima della pubblicazione della domanda di brevetto. In particolare disciplina anche la consultazione delle domande di brevetto considerate irricevibili, respinte o ritirate prima della loro pubblicazione.

Titolo prima dell’art. 66

Capitolo 3: Sanzione civile e penale Capo primo: Disposizioni comuni alla protezione di diritto civile e di diritto penale

Art. 67 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 68

Concerne soltanto il testo francese

Art. 69 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 71

Concerne soltanto il testo francese

Art. 73 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 74 n. 3, 4 (concerne soltanto il testo francese) e 6 (concerne soltanto i testi tedesco e francese)

Art. 82 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese