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Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine

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[Legge sui brevetti] RU 20XX

F. Disposizioni1 Le domande di brevetto pendenti alla data dell’entrata in vigore della modifica del (…) della presente legge sono rette dal nuovo transitorie diritto, a decorrere da tale data.

relative alla

modifica della2

presente legge Se la tassa d’esame è stata pagata prima dell’entrata in vigore della modifica di cui al capoverso 1 e se la domanda di brevetto non è del … / I Do- sospesa al momento dell’entrata in vigore, l’oggetto dell’esame secondo l’articolo 59 è retto dal diritto previgente e l’articolo 57a non mande di bre-

vetto è applicabile.

3Per le domande di brevetto di cui al capoverso 2 il depositante può dichiarare che siano esaminate secondo il nuovo diritto.

4Le domande di brevetto di cui al capoverso 2 esaminate secondo il diritto previgente non sono considerate domande di brevetto anteriori ai sensi dell’articolo 92.

5Le domande di brevetto sospese dopo l’entrata in vigore della modifica di cui al capoverso 1 sono in ogni caso rette dal nuovo diritto.

Art. 151

II. Cause di nul-

lità I brevetti non ancora estinti alla data dell’entrata in vigore della modifica del (…) della presente legge sono retti dal nuovo diritto, a

decorrere da tale data. Le cause di nullità continuano a essere rette dal diritto previgente.

III. Motivi di op-

posizione Art. 152

Per i brevetti, il cui oggetto dell’esame secondo l’articolo 59 è retto dal diritto previgente, anche i motivi di opposizione sono retti dal diritto previgente.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento

Art. 40a cpv. 3bis

3bisBada affinché tra i giudici del Tribunale amministrativo federale ce ne siano che abbiano conoscenze tecniche.

2. Legge federale del 24 marzo 19958 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 2 cpv. 1 lett. a

1L’IPI adempie i seguenti compiti:

a. cura la preparazione e l’esecuzione di atti legislativi concernenti i brevetti, i modelli d’utilità, i certificati protettivi complementari, la protezione di design, i diritti d’autore e diritti affini, le topografie di semi-conduttori, i marchi e le indicazioni di provenienza, gli stemmi e altri segni pubblici nonché di altri atti legislativi in materia di proprietà intellettuale, sempre che non siano di competenza di altre unità amministrative della Confederazione;

Art. 2 cpv. 3 e 3bis

3L’IPI collabora con l’Organizzazione europea dei brevetti, con altre organizzazioni internazionali nonché con organizzazioni e uffici svizzeri ed esteri.

3bisNell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f e capoverso 3, l’IPI può concludere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale e con le organizzazioni egli uffici di cui al capoverso 3.

7 RS 171.10

8 RS 172.010.31