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Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine

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[Legge sui brevetti] LF RU 20XX

3. Legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa

Art. 21 cpv. 1bis

1bisGli scritti indirizzati all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)3 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.

Art. 24 cpv. 2

2Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti, modelli d’utilità e certificati protettivi complementari nei confronti dell’IPI.

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4. Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale

Art. 24, secondo periodo

... Se la situazione reale lo richiede, un giudice con conoscenze tecniche siede nel collegio giudicante chiamato a decidere sui ricorsi secondo la legge del 25 giugno 195411 sui brevetti (LBI).

Art. 39 cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese), 2 e 2bis

2Il giudice dell’istruzione procede all’audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all’interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice.

2bisIn caso di ricorso secondo la LBI12, può in qualsiasi momento fare appello a un giudice con conoscenze tecniche.

Art. 39a Lingua della procedura

La lingua della procedura è stabilita in funzione dell’articolo 33a PA13. In caso di ricorso secondo la LBI14, si applica inoltre l’articolo 36 capoverso 3 della legge del 20 marzo 200915 sul Tribunale federale dei brevetti.

5. Legge sul Tribunale federale dei brevetti del 20 marzo 200916

Art. 1 cpv. 1

1Il Tribunale federale dei brevetti è il tribunale dei brevetti di primo grado della Confederazione in materia di brevetti, modelli d’utilità e certificati protettivi complementari.

Art. 26 cpv. 1 lett. a, 2, primo periodo, 3, primo periodo, nonché 4

1Al Tribunale federale dei brevetti competono esclusivamente:

a. il giudizio delle azioni concernenti la validità, la violazione e il rilascio di una licenza di brevetti, modelli d’utilità e certificati protettivi complementari;

2Gli competono anche altre azioni civili riguardanti i brevetti, i modelli d’utilità e i certificati protettivi complementari, in particolare quelle riguardanti il diritto a tali titoli di protezione o la loro cessione.

3Il giudice cantonale che deve giudicare la nullità o la violazione del brevetto, del modello d’utilità o del certificato protettivo complementare in via pregiudiziale o in via d’eccezione assegna alle parti un termine adeguato per promuovere dinanzi al Tribunale federale dei brevetti l’azione per violazione o l’azione concernente la validità del titolo di protezione.

4Se il convenuto propone dinanzi al giudice cantonale una domanda riconvenzionale di nullità o di violazione del brevetto, del modello d’utilità o del certificato protettivo complementare, questi deferisce al Tribunale federale dei brevetti sia l’azione sia la domanda riconvenzionale.

Art. 29 cpv. 1

1Nei procedimenti volti ad appurare la validità di un brevetto, di un modello d’utilità o di un certificato protettivo complementare i consulenti in brevetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 200917 sui consulenti in brevetti possono rappresentare le parti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, purché esercitino la professione di consulente in brevetti a titolo indipendente.

9 RS 172.021

10RS 173.32

11RS 232.14

12RS 232.14

13 RS 172.021

14 RS 232.14

15 RS 173.41

16 RS 173.41

17 RS 935.62