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Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine
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[Legge sui brevetti] LF RU 20XX
Art. 57a
F. Rapporto sullo 1
stato della L’IPI si occupa di elaborare e pubblicare un rapporto sullo stato della tecnica relativo alla domanda
tecnica2
Il rapporto è elaborato sulla base delle rivendicazioni di brevetto, tenendo conto in maniera adeguata della descrizione e, se del caso, dei disegni.
3L’IPI può rinunciare a una ricerca sullo stato della tecnica.
4Il Consiglio federale disciplina i compiti dell’IPI per la determinazione dello stato della tecnica.
Art. 58
G. Modifica1
degli atti tecnici Fintanto che la procedura di esame non è terminata, al depositante va data almeno una possibilità di modificare gli atti tecnici.
2Gli atti tecnici non possono tuttavia essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda modificata si estenda oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito.
Art. 58a, titolo marginale, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 2 e 3
H. Pubblicazione 1
delle domande L’IPI pubblica le domande:
c. insieme al fascicolo del brevetto, se la decisione sul rilascio del brevetto ha effetto prima della scadenza del termine di cui alla lettera a.
2La pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni, nonché l’estratto e il rapporto sullo stato della tecnica. Se il rapporto sullo stato della tecnica non è stato pubblicato insieme alla domanda, è pubblicato separatamente appena possibile.
3Le domande possono essere pubblicate in inglese se gli atti tecnici di un primo deposito in Svizzera sono stati redatti in inglese.
Art. 59
A. Oggetto1
dell’esame Se l’oggetto di una domanda non è conforme agli articoli 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l’IPI ne informa il depositante, indicando
i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.
2Se la domanda non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell’ordinanza, l’IPI assegna al depositante un termine per correggerne le manchevolezze.
4–6Abrogati
Art. 59a cpv. 1, 3 e 4
1Se le condizioni per il rilascio del brevetto sono adempiute, l’IPI comunica al depositante che la procedura di esame è terminata.
3L’IPI considera la domanda irricevibile se le manchevolezze notificate secondo l’articolo 59 capoverso 2 non sono corrette.
4L’IPI respinge la domanda se non è stata ritirata nonostante che, per i motivi indicati nell’articolo 59 capoverso 1, sia escluso il rilascio del brevetto.
Art. 59c
C. Opposizione1
Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell’iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l’IPI contro un brevetto da esso rilasciato.
2L’opposizione può vertere soltanto sul fatto che:
a. l’oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1, 1a, 1b e 2;
b. l’invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; oppure
c. l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito.
3Nel quadro dell’esame dell’opposizione l’IPI può esaminare anche motivi di opposizione che non sono stati fatti valere dall’opponente.
4L’IPI revoca il brevetto, se l’opposizione è ammessa e contro il brevetto è stato fatto valere un motivo di opposizione, o lo mantiene modificandone la portata, se sono soddisfatte le condizioni legali.
5Se l’opposizione viene ritirata, l’IPI può portare avanti la procedura.
Art. 59d
1La modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni è ammessa solo se è resa necessaria da un motivo di opposizione ai I. Modifica del
brevetto sensi dell’articolo 59cdella presente legge.
2Il brevetto non può essere modificato al punto da:
a. estenderne l’oggetto oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito; oppure
b. estenderne il campo d’applicazione materiale.
Inserire prima del titolo del capo 3