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Consultazione 2020/57: Legge federale sui brevetti d'invenzione (legge sui brevetti, LBI) · 13 pagine
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[Legge sui brevetti] LF RU 20XX
Art. 140 cpv. 3
E. Divieto di3
cumulare la È invece ammesso ottenere, per la medesima invenzione, un brevetto derivato da una domanda internazionale e un modello d’utilità protezione con la stessa data di priorità.
Titolo prima dell’art. 140a
Titolo quinto: Certificati protettivi complementari
Capitolo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali
Art. 140f cpv. 2
2In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara la richiesta irricevibile.
Art. 140g
L’IPI rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei certificati protettivi complementari.
Art. 140h
H. Tasse
Per ottenere o mantenere in vigore un certificato e affinché particolari domande siano trattate, devono essere pagate le tasse previste nell’ordinanza.
Art. 140l cpv. 1
1Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari nonché le pubblicazioni dell’IPI.
Art. 140m
Le disposizioni dei titoli primo e terzo si applicano per analogia, nella misura in cui le disposizioni relative ai certificati non prevedano altrimenti.
Titolo prima dell’art. 140n
Capitolo 2: Proroga della validità dei certificati protettivi complementari per medicinali
Art. 140o cpv. 2
2In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara la richiesta irricevibile.
Art. 140p
L’IPI proroga la validità del certificato mediante la sua iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari.
Art. 140s cpv. 1
1Il Consiglio federale disciplina la procedura di proroga della validità dei certificati, la loro iscrizione nel registro dei certificati protettivi complementari nonché le pubblicazioni dell’IPI.
Titolo prima dell’art. 140t
Capitolo 3: Certificati protettivi complementari pediatrici per medicinali
Art. 140v cpv. 2
2In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara la richiesta irricevibile.
Titolo prima dell’art. 140z
Capitolo 4: Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari
Titolo prima dell’art. 141
Titolo sesto: Disposizioni finali
Art. 150