Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 16 pagine

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in termini di giurisprudenza uniforme e di efficienza.

AG non si oppone di principio al progetto, bensì rileva in via introduttiva che la separazione delle competenze in materia di perseguimento penale tra giurisdizione civile e militare ha dato buone prove e che non sorgerebbero grandi problemi nell’ambito dell’applicazione. Tuttavia, le modifiche proposte creerebbero incertezze, per esempio riguardo alla giurisdizione nel caso di autori ignoti. Inoltre, risulta piuttosto strano che solo dei civili possano essere coinvolti in una violazione del segreto militare. Nel caso in cui le modifiche proposte dovessero essere mantenute, AG fa notare che le nuove disposizioni del CP (art. 278a–278c) non corrispondono completamente al testo delle corrispondenti disposizioni del CPM, il che non è ammissibile e genera problemi pratici. Per quanto riguarda il nuovo articolo 218 capoverso 5 CPM, AG ritiene in particolare che non è sostenibile sotto il profilo dello Stato di diritto ponderare a posteriori un disciplinamento delle competenze specifico caso per caso, tanto più che non ci si può aspettare che le disposizioni legali applicabili a una fattispecie vagamente definita possano essere elaborate entro un periodo di tempo ragionevole.

VD approva di principio il progetto, ma rileva che i compiti da trasferire non sono attualmente sufficientemente dettagliati. Inoltre, nei singoli casi potrebbero sorgere difficoltà per quanto riguarda la ripartizione delle competenze. Le ripercussioni in materia di personale e di finanze dovrebbero essere gestibili.

NE non si oppone fondamentalmente al progetto, ma non può sostenerlo nella sua forma attuale. Non tutte le questioni in sospeso sollevate da un simile processo hanno trovato risposta e vari aspetti vanno approfonditi. Ad esempio, per quanto riguarda il nuovo articolo 218 capoverso 5 CPM, vengono criticati la formulazione aperta «validi motivi», il fatto che un trasferimento alla giustizia penale ordinaria possa avvenire in qualsiasi momento del procedimento nonché tutte le questioni ancora in sospeso che dovranno essere risolte a tempo debito dalla giurisprudenza.

5.3 Approvazione con richiesta di ulteriori trasferimenti

UR, pvl e PS condividono il progetto e chiedono addirittura ulteriori trasferimenti di compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili.

UR e PS accolgono positivamente l’orientamento strategico della presente mini-riforma, ma si sarebbero aspettati adattamenti di più ampia portata. Il disegno trasferisce soltanto alcuni compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili, ma in linea di principio i civili non vanno giudicati da un tribunale militare. In tal senso, la riforma non va abbastanza lontano. Pertanto, non soltanto il Consiglio federale dovrebbe avere la competenza esclusiva di assegnazione, ma per motivi di Stato di diritto dovrebbe prevedere esplicitamente l’assegnazione a una giurisdizione civile non appena dei civili sono coinvolti e interessati. Viceversa, il Consiglio federale dovrebbe argomentare e giustificarsi se – contrariamente alla norma – intende trasferire il caso alla giustizia militare e non alle autorità penali ordinarie.