Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 16 pagine
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Inoltre, il PS formula varie osservazioni in merito alla genesi dell’attuale discussione o sul lungo cammino verso la mini-riforma e in particolare sul rapporto del Consiglio federale del 16 settembre 2011. Per quanto riguarda il progetto stesso, si sottolinea l’esistenza di validi motivi e la formulazione potestativa nel previsto articolo 218 capoverso 5 CPM. Il PS rileva delle contraddizioni nei relativi commenti del rapporto esplicativo indicanti che la prevista piccola riforma avrebbe dovuto interrompersi a metà strada per fugare ogni minimo dubbio sull’importanza e sulla legittimità della giustizia militare in tempo di pace (per i dettagli, si rimanda alle osservazioni inoltrate dal PS). Per considerazioni di natura democratica, il primato della politica nei confronti dell’esercito dovrebbe imporsi in linea di massima e quale norma. Si ribadisce che il Consiglio federale non dovrebbe soltanto avere la competenza esclusiva di assegnazione, ma per motivi di Stato di diritto dovrebbe prevedere esplicitamente l’assegnazione a una giurisdizione civile non appena dei civili sono coinvolti e interessati. Viceversa, il Consiglio federale dovrebbe argomentare e giustificarsi se – contrariamente alla norma – intende trasferire il caso alla giustizia militare e non alle autorità penali ordinarie. Va da sé che nei singoli casi l’uditore in capo dovrebbe esporre e difendere gli argomenti in base ai quali si dovrebbe privilegiare la giustizia militare nei confronti delle autorità penali ordinarie. In seguito il Consiglio federale avrebbe la possibilità di rivedere la propria decisione o di appellarsi al Tribunale penale federale, il quale statuirebbe definitivamente. Così facendo, la procedura di assegnazione sarebbe resa trasparente e sarebbe altresì possibile ravvisare in che modo questa piccola riforma potrebbe svilupparsi nella pratica. Tuttavia, il problema di fondo della mancanza di indipendenza della giustizia militare rimane. Difendendo lo status quo, il DDPS, il Consiglio federale e il Parlamento non si sono purtroppo impegnati seriamente negli ultimi dieci anni per far avanzare il dibattito preannunciato da tempo dal Consiglio federale per esaminare globalmente la legittimità della giustizia militare in termini di democrazia e di politica sociale.
Anche il pvl accoglie positivamente l’orientamento strategico del progetto. Tuttavia, tale progetto non va abbastanza lontano: la giustizia militare dovrebbe giustamente essere responsabile solo in materia di ordinamento disciplinare (art. 180 segg. CPM). Tutti gli altri casi potrebbero essere giudicati dai tribunali civili, come presso i nostri vicini Germania e Austria. Se necessario, i tribunali civili potrebbero ricorrere a specialisti militari. Ai sensi di una proposta subordinata, il progetto di legge dovrebbe essere rielaborato in modo tale che la giustizia militare sia competente solo per i procedimenti contro i militari. I civili dovrebbero essere sottoposti esclusivamente alla giurisdizione civile.
5.4 Rigetto totale ZH, LU, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, AI, SG, GR, TG, TI, GE, PLR,
TPF, CDDGP, CPS, MPC, CG MPP, cP e SSU rigettano completamente il progetto. Sedici pareri erano strutturati (tramite osservazioni introduttive o conclusioni e in base alle parti) e dieci non strutturati.
Pareri strutturati (LU, OW, NW, GL, SO, BS, AR, SG, GR, TI, GE, TPF, CDDGP,