Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 16 pagine

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1 Situazione iniziale

Con decisione del 16 settembre 2011 il Consiglio federale ha adottato il rapporto del 16 settembre 2011 concernente il trasferimento dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili (qui di seguito «rapporto», non disponibile in italiano). Il DDPS è stato incaricato di preparare, in collaborazione con il DFGP, il necessario adeguamento delle pertinenti basi legali per attuare l’opzione 2 contemplata nel rapporto («trasferimento di singoli compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili» [trad.]; n. 7.2.2 del rapporto, pag. 30 segg. della versione tedesca e 31 segg. della versione francese). L’opzione 2 contenuta nel rapporto è costituita da due parti, illustrate qui di seguito:

Parte «modifica della competenza per le persone di condizione civile in relazione a reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese» (trad.).

In futuro, in caso di violazione delle norme di tutela del segreto (art. 86, 106 e 107 del Codice penale militare [CPM; RS 321.0]) i civili (nel CPM «persone di condizione civile») dovranno essere sottoposti in parte al Codice penale (CP; RS 311.0), integrato con nuove disposizioni penali corrispondenti agli articoli del CPM summenzionati, e di conseguenza alla giustizia penale ordinaria (autorità di perseguimento penale e tribunali penali) qualora il reato sia stato commesso in tempo di pace e non in collusione con militari.

Parte «deferimento del giudizio su reati militari a un tribunale ordinario» (trad.).

I reati che di per sé sono soggetti alla giurisdizione militare, ma per i quali non sussistono validi motivi che determinino la competenza della giurisdizione militare, dovranno poter essere delegati caso per caso dall’uditore in capo alle autorità civili. A tal fine, secondo il rapporto sarebbe necessario integrare l’articolo 219 CPM con un capoverso supplementare (cpv. 3).

2 Punti essenziali del progetto

I documenti inviati in consultazione prevedono in linea di principio l’attuazione completa dell’opzione 2 descritta nel rapporto. A tal fine devono essere adeguati sia il CPM sia altri atti normativi, ovvero il CP e la legge federale del 23 giugno 1950 concernente la protezione delle opere militari (RS 510.518).

Contrariamente a quanto previsto nel rapporto, la parte «deferimento del giudizio su reati militari a un tribunale ordinario» dovrà essere attuata integrando l’articolo 218 CPM e non l’articolo 219. Inoltre, la competenza per il deferimento non spetterà all’uditore in capo bensì – almeno a livello di legge – al Consiglio federale.

Al di là di ciò che propone il rapporto, si prevede di apportare nella legge federale del 23 giugno 1950 concernente la protezione delle opere militari una