Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 16 pagine
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5.1 Approvazione senza riserve
FR, VS e JU approvano il progetto senza riserve. Non occorre formulare osservazioni particolari (FR, JU). Anche se la modifica non comportasse alcun valore aggiunto in termini di qualità, non graverebbe ulteriormente sui tribunali civili in considerazione del numero esiguo di casi (FR). Le modifiche del CPM proposte sono opportune e innovanti, mentre le modifiche del CP proposte sono necessarie per integrare le nuove competenze ai tribunali civili. Quando emana una legge, il legislatore deve tenere conto degli interessi particolari dell’esercito. La presente revisione va sostenuta poiché rientra nell’interesse sia dell’esercito in quanto strumento di politica di sicurezza che dell’infrastruttura al servizio della difesa nazionale. Tuttavia, per il resto, le competenze della giustizia vanno mantenute entro il quadro attuale (VS).
5.2 Approvazione di principio con proposte di modifica
BE, BL, AG, VD e NE approvano di principio il progetto, ma formulano proposte di modifica.
BE non si oppone in linea di massima al progetto, poiché corrisponde a un mandato politico. Tuttavia, il progetto non è sufficientemente maturo, genera ambiguità e problematiche, e di conseguenza prevedibili incertezze giuridiche, conflitti di competenza e lavoro supplementare per le autorità penali civili e, probabilmente, anche per la giustizia militare. Il progetto è quindi respinto nella sua forma attuale. L’onere supplementare non viene quantificato, ma è probabile che sia considerevole per i Cantoni. È lecito chiedersi se lo sforzo per il trasferimento di un numero presumibilmente esiguo di procedimenti penali sia proporzionato. Infine, mancavano criteri chiari su quando i casi potrebbero essere trasferiti e quando no. In particolare, per quanto riguarda la parte «modifica della competenza per le persone di condizione civile in relazione a reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese», si indica la mancanza di conoscenze specifiche al contesto militare delle autorità penali civili. Per quanto concerne la parte «deferimento del giudizio su reati militari a un tribunale ordinario», si criticano in particolare le problematiche affrontate ma non risolte, il concetto aperto di «validi motivi» e il fatto che sul piano formale va applicato il diritto processuale ordinario, mentre sul piano materiale il CPM. Inoltre, appare problematico che il trasferimento possa avvenire in qualsiasi momento del procedimento e occorre chiarire se le autorità penali ordinarie sono obbligate ad accettare un trasferimento. Infine, la terminologia utilizzata nel rapporto esplicativo, non omogenea e in parte imprecisa, andrebbe rivista per garantire che le denominazioni siano uniformi, chiare e corrette. In alcuni punti, non risultava chiaro se fossero anche inclusi i pubblici ministeri.
BL non è sostanzialmente contrario a un riesame dei compiti e delle competenze nell’ambito della giustizia militare, ma rileva che vi è un trasferimento di oneri. BL sottolinea la mancanza di indicazioni riguardo a se e come i Cantoni riceveranno una compensazione per questi oneri supplementari. Da un punto di vista organizzativo e specialistico, BL è scettico sul fatto che abbia senso che due organizzazioni si occupino di una materia molto specializzata, e dubita che la doppia competenza sia la soluzione ottimale