Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 16 pagine

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una consapevole sfiducia nella magistratura militare (SSU, cP). La giustizia militare è parte integrante della politica di sicurezza della Svizzera e in quanto tale è pienamente autorizzata a punire i civili che minacciano la nostra capacità di difesa, non solo in tempo di guerra ma anche e soprattutto in tempo di pace (cP, SSU). I tribunali militari sono tribunali specializzati conformi alla Costituzione, la cui indipendenza è garantita. La giustizia militare dispone di un’organizzazione giudiziaria completa e di due istanze con cognizione piena e con un’istanza di cassazione (ZH). A differenza dei tribunali civili, i tribunali militari dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche in ambito militare (ZH, ZG, SH, TG, cP). Inoltre, è lecito attendersi un onere supplementare non indifferente a carico dei tribunali civili (ZH, ZG, SH, TG, cP, SSU). Ci si chiede se non sarebbe più opportuno modificare la procedura penale militare (in parte più complessa di quella civile) e l’organizzazione giudiziaria militare in modo da semplificare le procedure e rendere più efficiente la giustizia militare (TG).

La soluzione auspicata mediante la revisione costituirebbe un territorio inesplorato nel sistema giudiziario penale svizzero e rappresenterebbe un’eccezione al principio della competenza esclusiva della giurisdizione ordinaria o della giurisdizione militare, il che lascerebbe aperte diverse questioni (ZH, cP, SSU).

L’articolo 218 capoverso 5 CPM è stato formulato in senso molto ampio. L’idea secondo cui le questioni giuridiche in sospeso debbano essere «risolte a tempo debito dalla giurisprudenza» va respinta; spetta piuttosto al legislatore rispondere a tali questioni, qualora la revisione fosse mantenuta (ZG).

ZH afferma che la modifica prevista non prevede alcuna limitazione a determinate fattispecie penali, lasciando in tal modo completamente aperto il contesto per un possibile trasferimento, ciò che occorre respingere. Inoltre, non sembra essere chiaro se gli imputati o le persone lese possano opporsi a un trasferimento o se il TPF debba decidere unicamente sulle controversie tra le autorità giudiziarie coinvolte. La revisione comporterebbe anche chiari svantaggi per la persona punita, poiché nel caso di infrazioni poco gravi commesse da civili, il disciplinamento vigente consente di pronunciare sanzioni disciplinari sotto forma di multe non soggette all’obbligo di iscrizione (nella giurisdizione ordinaria, invece, solo le pene pecuniarie e le pene detentive soggette all’obbligo di iscrizione nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA entrano in linea di conto quali tipi di pene per crimini e reati).

5.5 Espressa rinuncia a un parere materiale

UCS, USI, TAF e SSDP rinunciano espressamente all’inoltro di un parere.

L’UCS si rammarica che, nonostante l’indiscussa importanza del progetto, debba rinunciare all’inoltro di un parere per motivi di capacità. L’USI rileva che la tematica non riguarda direttamente i datori di lavoro. Il TAF chiede che la sua rinuncia venga indicata quale astensione e non come consenso. Infine, la SSDP non ha motivato la sua rinuncia.