Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/74: Trasferimento di alcuni compiti/alcune competenze della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili; modifica del Codice penale militare · 16 pagine

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CPS, MPC, CG MPP)

Osservazioni introduttive/generali o conclusioni

Non è ravvisabile dove sussiste la necessità d’intervento a livello legislativo e in che modo le modifiche creerebbero valore aggiunto, poiché il progetto non genera vantaggi né a livello procedurale né a livello materiale. Il gran numero di questioni irrisolte, la mancata chiarezza sulle vie di ricorso e le carenze in materia di sistematica legislativa si tradurrebbero in un onere procedurale imprevedibile a livello di prassi giudiziaria, che viene respinto (CDDGP, CG MPP). Non sussistono sufficienti validi motivi per intraprendere le modifiche previste (GL), né di modificare l’ordinamento delle competenze a scapito delle autorità penali cantonali (LU, GE). L’indipendenza della giustizia militare è garantita (AR, CPS). Il progetto di legge produrrebbe più conseguenze negative che valore aggiunto (SG). Il progetto non genera vantaggi né a livello formale né a livello materiale (OW, NW, GL, AR, GR, TI, TPF, CPS, MPC). Le disposizioni vigenti hanno dato buone prove nella prassi e vanno quindi mantenute (GL, BS, AR, GR, TI, TPF, CPS, MPC). Nel complesso, il progetto porterebbe a oneri sproporzionatamente più elevati per i Cantoni rispetto agli sgravi previsti dalla Confederazione (OW). In un certo senso, porterebbe a una deprofessionalizzazione della giustizia e lo scopo della modifica non è ravvisabile (OW). Il gran numero di questioni irrisolte, la mancata chiarezza sulle vie di ricorso e le carenze in materia di sistematica legislativa si tradurrebbero in un onere procedurale imprevedibile a livello di prassi giudiziaria (NW). Si temono problemi con i segreti militari ed eventuali disparità di trattamento nei confronti dei civili che avrebbero commesso lo stesso reato ma con un coinvolgimento diverso (SG). Il previsto trasferimento di competenze ai Cantoni porterebbe a una frammentazione nell’applicazione del diritto e a una notevole perdita di efficienza (TPF).

Parte «modifica della competenza per le persone di condizione civile in relazione a reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese» (Art. 3 cpv. 1, 4 n. 1, 220 e 223 cpv. 1 CPM; art. 278a–278c CP; art. 9 della legge federale concernente la protezione delle opere militari)

Nell’argomentazione, si afferma in particolare che non c’è motivo di modificare l’ordinamento delle competenze esistente (LU, GR) e che le disposizioni vigenti che disciplinano le competenze hanno dato buone prove in passato (GR). Le modifiche previste non creerebbero alcun valore aggiunto e non ci sono argomenti convincenti per un trasferimento di compiti della giustizia militare alla giustizia civile (LU, GL, AR, GR, TPF, CPS). Gli scopi perseguiti dalla revisione e i vantaggi che ne deriverebbero non appaiono chiari (TI). Le disposizioni modificate non creerebbero alcun valore aggiunto qualitativo o quantitativo (TPF, CPS). Nella giustizia militare esistono già organi specializzati perfettamente collaudati (MPC). I tribunali militari sono tribunali specializzati conformi alla Costituzione, la cui indipendenza è garantita. La giustizia militare dispone di un’organizzazione giudiziaria completa e di due istanze con cognizione piena e con un’istanza di cassazione (LU, OW, NW, GL, AR, GR, TI, TPF, CDDGP, CPS, CG MPP). Il TMC si situa allo stesso livello del Tribunale federale (LU, OW, NW, GL, AR, TPF, CDDGP, CPS, CG MPP). La giustizia