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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
dedotti dagli equivalenti creditizi. Gli equivalenti creditizi così convertiti costituiscono le posizioni da ponderare in funzione del rischio.
2Gli equivalenti creditizi si calcolano secondo uno degli approcci seguenti:
a. l’approccio standard per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati («Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk», SA-CCR);
b. uno degli approcci semplificati:
1. l’approccio standard semplificato (VSA-CCR),
2. l’approccio basato sul valore di mercato;
c. l’approccio modello EPE.
3L’applicazione dell’approccio modello EPE esige l’autorizzazione della FINMA.
4Questi approcci di calcolo si applicano a tutti i derivati, indipendentemente dal fatto che siano negoziati in borsa o fuori borsa.
5Le operazioni con una liquidazione di lunga durata sono trattate come i derivati ai fini del calcolo degli equivalenti creditizi.
6La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche per il calcolo dell’equivalente creditizio in caso di compensazione legale o contrattuale ai sensi dell’articolo 61 capoverso 1 lettera a alla quale partecipano più di due parti.
Art. 57 cpv. 2
2La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul numero 52 CRE13.
Art. 58 Approcci semplificati
1Le banche seguenti possono usare l’approccio standard semplificato o l’approccio basato sul valore di mercato ai fini del calcolo degli equivalenti creditizi di derivati:
a. le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR14;
b. le banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR che dispongono di posizioni non rilevanti in derivati.
2La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.
Art. 59 Approccio modello EPE
1La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati secondo l’approccio modello EPE. A tale scopo essa si fonda sul numero 53 CRE15.
13 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.
14 RS 952.02
15 Lo standard CRE è riportato nell’allegato 1 n. 4.